La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. V, 15 gennaio 2014, n.654), ha statuito la seguente massima :” la notificazione è una mera condizione di efficacia e non è un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosichè, il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla base del principio sopra espresso, secondo il quale la notifica è una mera condizione di efficacia e non è un elemento costitutivo dell’atto amministrativo, quindi di validità, è giunta a considerare applicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche in ipotesi di relata in bianco (Cass. Sent. n. 6613 del 15 marzo 2013), ossia di relata non compilata, laddove il ricorrente abbia dato dimostrazione di essere a conoscenza dell’atto e lo impugni.
Con una battuta d’arresto, rispetto al passato, la Corte di Cassazione con sentenza n.6613/2013 aveva addirittura confermato il principio secondo il quale la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., anche nell’ipotesi in cui la relata non risulti compilata (c.d relata in bianco).
Secondo gli indirizzi prevalenti della Corte di Cassazione, si può parlare di inesistenza, solo allorquando il tentativo di notifica sia avvenuto in luogo e con modalità tali da non garantire alcun collegamento con il destinatario dell’atto. Il principio è stato confermato da Cass. 6 maggio 2016, n.9197 che ha ribadito il principio della sanatoria del vizio di notifica: la relata in bianco non consente l’annullamento della cartella qualora sia dimostrato che il ricorrente ne abbia avuto conoscenza.
Secondo questi indirizzi della Suprema Corte, pertanto, la mancata compilazione della relata, o anche la sola mancanza della data, nella copia in possesso del destinatario, comportano la nullità della notificazione, ma non l'inesistenza, impedendo la decorrenza del termine per proporre opposizione, ma non inficiando la nullità dell'atto sostanziale sotteso alla notifica. Quindi il vizio del procedimento di notifica non preclude la validità della cartella impugnata che non dipende dalla ritualità della notificazione, con la conseguenza che l’impugnazione della cartella al solo scopo di rilevarne la nullità della notifica è azione priva di interesse e, quindi, inammissibile se non vengono sollevati ulteriori argomenti che riguardino il merito della pretesa tributaria o comunque modificativi o estintivi della predetta obbligazione.
Il ragionamento, sviluppato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia è conforme ad altre pronunce già da tempo emesse che hanno consolidato una giurisprudenza costante sul punto. In vero, con sentenza n.1370/2012, riprendendo un ragionamento ben articolato in sent. 4760/2009, la Suprema Corte aveva già confermato il principio che segue: “ il vizio che attiene esclusivamente alla notifica dell’atto, ancorchè riconosciuto dal giudice, non è in grado di riverberarsi sulla validità intrinseca del provvedimento stesso di cui, pertanto, potrà essere disposta una nuova notificazione, senza che tale rinnovazione possa considerarsi una violazione del decisum giurisdizionale”.
In altri termini, il vizio di notificazione è condizione di inefficacia dell’atto tributario, non è condizione di invalidità dello stesso, confermando la natura strumentale del procedimento di notificazione, secondo cui, esso, nella sua essenza, rappresenta l’atto (strumentale) diretto a portare a conoscenza il destinatario del provvedimento atto (sostanziale), secondo lo schema legale. In verità, della sanatoria della notificazione, si era già occupata la Corte di Cassazione – Sezioni Unite nell'anno 2004, con sent. 19854/2004, che nel derimere il contrasto giurisprudenziale sorto all'inizio degli anni 2000, aveva stabilito che la sanatoria non opera allorquando il vizio di notifica sia seguito dall’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di accertamento, con ciò non potendosi determinare una rimessione in termini dell'amministrazione decaduta.
Peraltro, la delimitazione tra nullità ed inesistenza giuridica è determinata proprio dall’impossibilità o possibilità di esercizio del diritto di difesa. Secondo la Cassazione Civ. Sez. Unite, 29 ottobre 2007, n.22641 “ l’area di inesistenza della notificazione è ristretta a sole ipotesi nelle quali non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato e cioè il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguente possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il suo diritto di difesa”. Tale possibilità è esercitata non solo, allorquando il contribuente ricorra tempestivamente, ma anche allorquando “ avrebbe potuto ricorrere tempestivamente e non lo ha fatto“.
L’ultima ipotesi prospettata è richiamata in una pronuncia del 2008 (Cass. Civ. Sez. V, 18 novembre 2008, n.27375), secondo tale ultimo indirizzo: “ la notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, non è inesistente, ma affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato”.
Si può quindi concludere che, in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto tributario, ma il suo perfezionamento è condizione integrativa di efficacia ( in tal senso anche Cass. Civ., Sez.V, 24 aprile 2015, n.8374), sicchè la sua inesistenza o invalidità, non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’amministrazione finanziaria. L’applicazione per l’avviso di accertamento e per le cartelle esattoriali delle norme sulle notificazioni nel processo civile, in virtù del richiamo di cui all’art. 60 del D.p.r. 600/73, comporta, quindi, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato dalle norme processuali, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione, dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art.156 c.p.c.
L'evoluzione costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo la pronuncia delle SS.UU. 19854/2004, in applicazione dei principi in essa richiamati, giunge alla conclusione, negli anni successivi, dell'affermazione del principio, secondo il quale: il vizio di notifica dell’atto tributario è un vizio di inefficacia di quest’ultimo, ma non travolge la sostanza dell'atto e, pertanto, qualora rilevato dal giudice, determina l'inefficacia dell’atto tributario, superabile con la rinotificazione dell'atto inefficace, obbligo posto a carico dell’Amministrazione finanziaria, a condizione, però, che non sia intervenuta decadenza al momento della proposizione della domanda, poiché il tempo del processo sospende l’eventuale decorrenza dei termini di decadenza i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e non al momento del deposito della sentenza o, qualora l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità, disporre l’avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte di Cassazione, (Sentenza n.1615 del 28 gennaio 2016, Sez. I ) ha ribadito il principio, applicandolo anche alle ipotesi di notificazione effettuata da messo notificatore non legittimato, statuendo che la notificazione di un atto tributario effettuato da un messo il cui atto di nomina sia illegittimo, non è da ritenere inesistente, ma affetta da nullità sanabile non solo in seguito alla costituzione in giudizio, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato, richiamando il principio sancito in una precedente pronuncia in tal senso ( Cass. civ., Sez. V, 18 NOVEMBRE 2008, N.27375). In conclusione, il giudice, nel riconoscere la nullità della notifica di un atto tributario, non può disporre l'annullamento dell'atto sostanziale, avendone rilevato il vizio di notifica, ma potrà semplicemente, qualora non ricorrano le ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, disporne l'inefficacia, ostacolo superabile con la rinotificazione dell'atto sostanziale inefficace, ma potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti dopo la rinotificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Messaggio =
L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE TRIBUTARIA IN MATERIA DI SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO E IL DISCRIMINE TRA NULLITA' E INEFFICACIA -
Dott. Francesco Rubera - Procuratore dell'Agente della riscossione
La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. V, 15 gennaio 2014, n.654), ha statuito la seguente massima :” la notificazione è una mera condizione di efficacia e non è un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosichè, il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione stigmatizzando il principio sopra espresso, secondo il quale la notifica è una mera condizione di efficacia e non è un elemento costitutivo dell’atto amministrativo, quindi di validità, è giunta a considerare applicabile il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche in ipotesi di relata in bianco (Cass. Sent. n. 6613 del 15 marzo 2013) , ossia di relata non compilata, laddove il ricorrente abbia dato dimostrazione di essere a conoscenza dell’atto e lo impugni. Con una battuta d’arresto, rispetto al passato, la Corte di Cassazione con sentenza n.6613/2013 aveva addirittura confermato il principio secondo il quale la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., anche nell’ipotesi in cui la relata non risulti compilata (c.d relata in bianco). Secondo gli indirizzi prevalenti della Corte di Cassazione, si può parlare di inesistenza, solo allorquando il tentativo di notifica sia avvenuto in luogo e con modalità tali da non garantire alcun collegamento con il destinatario dell’atto. Il principio è stato confermato da Cass. 6 maggio 2016, n.9197 che ha ribadito il principio della sanatoria del vizio di notifica: la relata in bianco non consente l’annullamento della cartella qualora sia dimostrato che il ricorrente ne abbia avuto conoscenza. Secondo questi indirizzi della Suprema Corte, pertanto, la mancata compilazione della relata, o anche la sola mancanza della data, nella copia in possesso del destinatario, comportano la nullità della notificazione, ma non l'inesistenza, impedendo la decorrenza del termine per proporre opposizione, ma non inficiando la nullità dell'atto sostanziale sotteso alla notifica. Quindi il vizio del procedimento di notifica, non preclude la validità della cartella impugnata che non dipende dalla ritualità della notificazione, con la conseguenza che l’impugnazione della cartella al solo scopo di rilevarne la nullità della notifica è azione priva di interesse e, quindi, inammissibile se non vengono sollevati ulteriori argomenti che riguardino il merito della pretesa tributaria o comunque modificativi o estintivi della predetta obbligazione. Il ragionamento, sviluppato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia è conforme ad altre pronunce già da tempo emesse che hanno consolidato una giurisprudenza costante sul punto. In vero, con sentenza n.1370/2012, riprendendo un ragionamento ben articolato in sent. 4760/2009, la Suprema Corte aveva già confermato il principio che segue: “ il vizio che attiene esclusivamente alla notifica dell’atto, ancorchè riconosciuto dal giudice, non è in grado di riverberarsi sulla validità intrinseca del provvedimento stesso di cui, pertanto, potrà essere disposta una nuova notificazione, senza che tale rinnovazione possa considerarsi una violazione del decisum giurisdizionale”. In altri termini, il vizio di notificazione è condizione di inefficacia dell’atto tributario, non è condizione di invalidità dello stesso, confermando la natura strumentale del procedimento di notificazione, secondo cui, esso, nella sua essenza, rappresenta l’atto (strumentale) diretto a portare a conoscenza il destinatario del provvedimento atto (sostanziale), secondo lo schema legale. In verità, della sanatoria della notificazione, si era già occupata la Corte di Cassazione – Sezioni Unite nell'anno 2004, con sent. 19854/2004, che nel derimere il contrasto giurisprudenziale sorto all'inizio degli anni 2000, aveva stabilito che la sanatoria non opera allorquando il vizio di notifica sia seguito dall’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere di accertamento, con ciò non potendosi determinare una rimessione in termini dell'amministrazione decaduta. Peraltro, la delimitazione tra nullità ed inesistenza giuridica è determinata proprio dall’impossibilità o possibilità di esercizio del diritto di difesa. Secondo la Cassazione Civ. Sez. Unite, 29 ottobre 2007, n.22641 “ l’area di inesistenza della notificazione è ristretta a sole ipotesi nelle quali non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato e cioè il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguente possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il suo diritto di difesa”. Tale possibilità è esercitata non solo, allorquando il contribuente ricorra tempestivamente, ma anche allorquando “ avrebbe potuto ricorrere tempestivamente e non lo ha fatto“. L’ultima ipotesi prospettata è richiamata in una pronuncia del 2008 (Cass. Civ. Sez. V, 18 novembre 2008, n.27375), secondo tale ultimo indirizzo: “ la notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, non è inesistente, ma affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato”. Si può quindi concludere che, in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto tributario, ma il suo perfezionamento è condizione integrativa di efficacia ( in tal senso anche Cass. Civ., Sez.V, 24 aprile 2015, n.8374), sicchè la sua inesistenza o invalidità, non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’amministrazione finanziaria. L’applicazione per l’avviso di accertamento e per le cartelle esattoriali delle norme sulle notificazioni nel processo civile, in virtù del richiamo di cui all’art. 60 del D.p.r. 600/73, comporta, quindi, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato dalle norme processuali, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione, dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art.156 c.p.c. L'evoluzione costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo la pronuncia delle SS.UU. 19854/2004, in applicazione dei principi in essa richiamati, giunge alla conclusione, negli anni successivi, dell'affermazione del principio, secondo il quale: il vizio di notifica dell’atto tributario è un vizio di inefficacia di quest’ultimo, ma non travolge la sostanza dell'atto e, pertanto, qualora rilevato dal giudice, determina l'inefficacia dell’atto tributario, superabile con la rinotificazione dell'atto inefficace, obbligo posto a carico dell’Amministrazione finanziaria, a condizione, però, che non sia intervenuta decadenza al momento della proposizione della domanda, poiché il tempo del processo sospende l’eventuale decorrenza dei termini di decadenza i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e non al momento del deposito della sentenza o, qualora l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità, disporre l’avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte di Cassazione, (Sentenza n.1615 del 28 gennaio 2016, Sez. I ) ha ribadito il principio, applicandolo anche alle ipotesi di notificazione effettuata da messo notificatore non legittimato, statuendo che la notificazione di un atto tributario effettuato da un messo il cui atto di nomina sia illegittimo, non è da ritenere inesistente, ma affetta da nullità sanabile non solo in seguito alla costituzione in giudizio, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato, richiamando il principio sancito in una precedente pronuncia in tal senso ( Cass. civ., Sez. V, 18 NOVEMBRE 2008, N.27375). In conclusione, il giudice, nel riconoscere la nullità della notifica di un atto tributario, non può disporre l'annullamento dell'atto sostanziale, avendone rilevato il vizio di notifica, ma potrà semplicemente, qualora non ricorrano le ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, disporne l'inefficacia, ostacolo superabile con la rinotificazione dell'atto sostanziale inefficace, ma potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti dopo la rinotificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Dott. Francesco Rubera - Procuratore dell'Agente della riscossione