Giustizia civile: ancora una riforma (in cinque punti)

Giustizia civile: ancora una riforma (in cinque punti)
Separazioni consensuali e divorzi all'ufficiale di stato civile, procedure conciliative, assunzione diretta della testimonianza, tecniche di redazione degli atti e altre novità…
Lunedi 7 Luglio 2014

Il Consiglio dei Ministri ha individuato cinque linee guida volte ad apportare al processo civile quella “svolta” di radicale cambiamento che, secondo gli estensori, dovrebbe raggiungere l'obiettivo di semplificare e accelerare i tempi del processo e ridurre il contenzioso civile.

 

Ma vediamo nel dettaglio gli interventi che il Governo si prefigge di porre in essere:

 

1) RIDUZIONE DEI TEMPI.

Nell'ottica deflattiva del contenzioso civile e di riduzione della durata del processo civile, il ministero si prepara a:

a) introdurre una procedura conciliativa gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di un accordo che costituirà titolo esecutivo, procedura che dovrà instaurarsi prima di iniziare la causa avanti al giudice

Al di là delle roboanti premesse, non si comprende come dovrà svolgersi tale procedura e quali saranno le conseguenze di un mancato accordo, tenuto conto che anche adesso gli avvocati prima di intraprendere la via giudiziaria, tentano di definire la lite in via stragiudiziale.

b) attribuire all'ufficiale di stato civile la competenza per le separazioni consensuali e per i divorzi su accordo dei coniugi, laddove non vi siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, senza la necessità di adire il tribunale.

E' quanto meno discutibile, anche sotto il profilo della opportunità, la scelta di sottrarre al controllo e al vaglio “tecnico” dei legali e del giudice le condizioni di separazione o di divorzio concordate dai coniugi, a prescindere da ogni altra considerazione in merito a quello che appare essere l'ennesimo svilimento del ruolo dell'avvocatura.

c) introdurre la regola di “chi perde paga” al fine di limitare i casi di compensazione e ridurre le cause meramente dilatorie

Tale norma esiste già nel codice di procedura civile, è solo un problema di applicazione in sede di decisione.

d) prevedere la possibilità per l'avvocato di sentire direttamente i testimoni fuori dal processo e consegnare poi al giudice il documento contenente le dichiarazioni del teste, e il giudice potrà disporre la convocazione del testimone qualora ritenesse necessari chiarimenti.

Non si conosce ancora la modalità di questa assunzione diretta delle testimonianze, ma ci si auspica comunque che sia fatto salvo almeno il contraddittorio delle parti.

e) prevedere la possibilità per il giudice di sentire i testimoni a distanza in videoconferenza.

Al riguardo si può solo sperare che gli uffici giudiziari saranno dotati dei necessari supporti tecnici.

f) prevedere forme processuali semplificate per quelle questioni di agevole definizione (sulla falsariga dell'art. 702 bis c.p.c.).

g) prevedere una maggiore penalizzazione in termini economici per il debitore che costringa il creditore a  rivolgersi al giudice per il recupero del credito, applicando un più elevato tasso di interesse in caso di ritardato pagamento.

 

2)  RIDUZIONE DELL'ARRETRATO.

Con l'obiettivo di dimezzare l'arretrato, si prevede il trasferimento delle cause pendenti davanti al giudice, su accordo delle parti, ad un arbitro.

Tale previsione è ancora “nebulosa” in quanto non si conoscono le modalità di scelta e nomina di tale figura alternativa al giudice.

 

3)  PROCESSO ESECUTIVO.

Il Ministero intende occuparsi ancora del processo esecutivo, introducendo alcune  (non meglio precisate) misure volte:

a) ad agevolare il creditore nella ricerca dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento, in particolare i crediti (titoli di stato, conti correnti, obbligazioni ecc);

b) a consentire all'ufficiale giudiziario di accedere on line alle banche dati pubbliche contenente informazioni patrimoniali sul debitore.

c) assegnare al creditore che promuove la procedura esecutiva il compito di consegnare alla cancelleria un fileda cui estrarre i dati da inserire nel registro.

d) nei fallimenti e nelle procedure esecutive immobiliari è previsto l'obbligo per curatori, commissari e delegati per le vendite immobiliari di consegnare al giudice un rendiconto periodico, con tutti i dati della procedura in modo che il giudice possa svolgere un effettivo controllo .

 

4)   SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE.

Allo scopo di semplificare il giudizio civile, sono stati previsti alcuni “rimedi” che vanno dal rafforzamento del principio di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e secondo grado, alla sinteticità degli atti di parte e del giudice, con conseguente previsione di tecniche di redazione degli atti, alla revisione del giudizio camerale in Cassazione, alla tipizazione dei motivi di appello.

In merito a questa serie di interventi, non si può fare a meno di evidenziare che alcuni di essi sono di difficile interpretazione, come quello relativo alle sentenze, che già ora sono immediatamente esecutive, per cui non si comprende in che modo tale requisito verrebbe “rafforzato” e altri suscitano non poche perplessità, come quello che attiene alle tecniche di redazione degli atti, che dovrebbero essere coerenti con la semplificazione del giudizio.

Ci si augura che ciò non significhi che il Ministero ha intenzione di dettare agli avvocati delle regole o porre dei vincoli nella redazione dei propri atti, con la conseguenza che un avvocato non sarà più libero di svolgere le proprie difese come ritiene giusto e opportuno nell'interesse del cliente, cercando di convincere il giudice della fondatezza delle proprie argomentazioni, anche attraverso atti complessi e articolati.

Ma sicuramente non sarà così.

 

5)   INFORMATIZZAZIONE INTEGRALE DEL PROCESSO CIVILE.

Questo punto è noto a tutti, visto che è di pochi giorni fa la introduzione ufficiale del processo civile telematico, sul quale il ministro ha puntato molto anche nell'ottica di un risparmio di spesa.

Non c'è altro da fare che attendere gli sviluppi di questa “innovazione”.

 

Leggi il documento dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

 

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