Il giudice che ritiene di non ascoltare il minore deve dare specifica motivazione

Il giudice che ritiene di non ascoltare il minore deve dare specifica motivazione

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione torna a far discutere sulla questione se debba essere sentito o meno un minorenne, nel caso trattato infra-dodicenne, nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

Martedi 29 Maggio 2018

La giurisprudenza di legittimità sul punto pare propendere per l’ascolto del minore quale adempimento previsto a pena di nullità nel caso si dovesse addirittura procedere a provvedimenti che lo riguardino.

Il Giudice può, tuttavia, qualora ritenga l’ascolto in contrasto con l’interesse del minore o superfluo, procedere a non ascoltarlo dandone una motivazione specifica e articolata sul punto.
L’ordinanza della Cassazione n. 12957 del 24/05/2018, sezione I civile, definisce l’ascolto come “..una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda”.
Partendo da tale assunto i Giudici di legittimità ritengono che debba essere motivata la decisione di non disporre l’ascolto del minore in un giudizio di separazione e che debba essere indicata la ragione del perché si ritenga un minore infra-dodicenne non capace di discernimento.
Viene, altresì, chiarito come il Giudicante nel caso venga ascoltato un minore può disattendere le dichiarazioni di volontà espresse ma è tenuto comunque a motivare la propria decisione.

Nella fattispecie presa in esame dagli Ermellini, ravvisata la necessità di dovere preservare nelle separazioni il diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza, viene stabilito che fratelli e sorelle debbano essere collocati presso lo stesso genitore, se non vi è una impedimento o difficoltà in concreto di tale collocamento al loro interesse.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018

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