Con l’ordinanza n. 8230, pubblicata il 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'individuazione del giudice munito di giurisdizione in caso di impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo per debiti fiscali, ribadendo che le contestazioni devono essere decise dalle Corti di Giustizia Tributaria.
| Martedi 14 Aprile 2026 |
Il caso nasce dal ricorso di un contribuente che si era visto notificare, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un preavviso di fermo amministrativo su un proprio veicolo.
L'automobilista si era opposto all'atto, sollevando due eccezioni dirimenti relative alle cartelle di pagamento sottostanti: la loro mancata notifica e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Il percorso giudiziario, tuttavia, per l’automobilista si rilevava subito in salita.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale emetteva una sentenza "bifronte": per una parte delle cartelle dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rimandando la questione al giudice ordinario, mentre per la restante parte rigettava il ricorso, condannando l'automobilista al pagamento delle spese di lite.
Anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dava torto all’automobilista, confermando la decisione dei giudici di primo grado.
Relativamente alla questione della giurisdizione, i giudici di appello, fondavano la propria decisione sul presupposto che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, la fase successiva non poteva che essere quella della riscossione coattiva, la cui cognizione spetta al giudice dell'esecuzione e, quindi, al giudice ordinario.
Avverso la decisione di secondo grado, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra i motivi del gravame la violazione e falsa applicazione degli articoli 2,3 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 57 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, contestando la decisione dei giudici di merito di declinare la giurisdizione tributaria in favore di quella ordinaria, relativamente ai crediti di natura tributaria.
Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Nel decidere, gli Ermellini hanno smontato radicalmente l’impostazione dei giudici tributari di merito, allineandosi a un recente e autorevole pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 8069/2025), con il quale e’ stato affermato il principio di diritto secondo cui: la giurisdizione sull'opposizione a un preavviso di fermo amministrativo, emesso ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 per il mancato pagamento di crediti di natura tributaria (nel caso di specie, la tassa automobilistica), spetta al giudice tributario.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito la natura giuridica dell'atto e dell'azione intrapresa da ricorrente, elementi decisivi per il corretto riparto di giurisdizione:
Natura dell'atto impugnato: Il preavviso di fermo amministrativo non è un atto dell'espropriazione forzata. Esso va qualificato, piuttosto, come una "misura cautelare-coercitiva”. La sua funzione è quella di indurre il debitore all'adempimento, preannunciando una futura (ma non ancora iniziata) azione esecutiva.
Natura dell'azione del contribuente: L'opposizione del contribuente, volta a contestare la pretesa creditoria eccependo fatti estintivi come la prescrizione o vizi procedurali come l'omessa notifica degli atti presupposti, si configura come un'"azione di accertamento negativo della pretesa creditoria".
Poiché la pretesa creditoria sottostante ha pacifica natura tributaria e l'azione del contribuente mira a negare in radice il diritto dell'amministrazione di procedere, hanno concluso, la controversia rientra a pieno titolo nella giurisdizione delle corti di giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
In altri termini, ai fini dell’individuazione della giurisdizione in materia di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e’ necessario tenere conto della natura dell'atto impugnato.
Il preavviso di fermo, essendo una misura cautelare che precede l'esecuzione, consente ancora di contestare la pretesa "a monte" dinanzi al giudice naturale del tributo, ossia quello tributario.
Gli altri motivi del gravame proposto innanzi alla Cassazione (prescrizione/omessa notifica e alla liquidazione delle spese) sono stati ritenuti assorbiti dall’accoglimento del motivo relativo alla giurisdizione.
Al giudice d'appello, ha osservato la Cassazione, una volta spogliatosi erroneamente della giurisdizione, era "logicamente precluso" dal pronunciarsi nel merito di tali questioni. Pertanto, ogni statuizione su tali punti è da considerarsi tamquam non esset (come se non esistesse), lasciando impregiudicata la disamina di tali eccezioni nel prosieguo del giudizio.
Il giudice del rinvio dovrà quindi attenersi al principio di diritto enunciato, affermare la propria giurisdizione e procedere all'esame del merito dell'appello, valutando le eccezioni di omessa notifica e prescrizione sollevate dal contribuente. Dovrà, inoltre, provvedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
L’ordinanza in commento rappresenta un importante punto fermo a tutela del contribuente, garantendo che le contestazioni sulla fondatezza di un debito fiscale, anche quando emergano in una fase avanzata come quella del preavviso di fermo, siano trattate dal giudice naturale del rapporto tributario.