Con ordinanza del 19/09/2016 il Tribunale di Foggia si pronuncia in merito alle conseguenze sul diritto dell'ex all'assegno di divorzio in caso di convivenza di fatto, anche se cessata.
Giovedi 20 Ottobre 2016 |
Una donna proponeva domanda di “soppressione/estinzione” dell’assegno divorzile, posto a carico della stessa e in favore del marito, contestando la decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo e modificando l'ordinanza presidenziale, aveva rigettato l'impugnazione inerente l’assegno divorzile posto a suo carico, in relazione alla deduzione relativa alla convivenza del marito con altra donna, pur ravvisando la necessità di un adeguato approfondimento istruttorio, proprio in ordine alle caratteristiche della convivenza).
L'ex marito si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, contestando tra l'altro di avere mai avuto una stabile convivenza, continua e regolare, tale da giustificare l’invocata revisione con altra donna, non essendo sufficiente la semplice convivenza: non negava il legame avuto, pur se ormai cessato, sostenendo però che esso non fosse qualificabile come una duratura convivenza, essendo stato solo temporaneo e di pochi mesi, come risultante dal certificato di residenza.
Il Tribunale, nel ritenere fondata la richiesta, evidenzia gli elementi che ne supportano l'accoglimento:
a) le affermazioni rese dal resistente all’udienza presidenziale, ove ha dichiarato di convivere con la compagna e il di lei figlio di 14 anni;
b) i documenti prodotti dalla difesa della ricorrente, relativi all’anagrafe del Comune, e alla pratica della residenza del resistente con l’altra donna: il documento reca la sottoscrizione dello stesso resistente, e come tale è dotato di un rilevante valore probatorio;
c) le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rilasciate da varie persone, tutte convergenti nell'affermare che il resistente avesse coabitato con la compagna e con il figlio di questa, dai primi mesi del 2011 a maggio 2015;
Per il Tribunale, le richiamate circostanze nel loro complesso evidenziano che la relazione del resistente con la compagna sia stata connotata dalla stabilità ed abbia assunto le caratteristiche di una vera e propria famiglia di fatto: gli elementi emergenti dagli atti non sono significativi di una mera convivenza, ma inducono a ritenere sussistente una vera e propria comunione familiare, contraddistinta da obiettivi comuni e condivisi, e portatrice di valori di stretta solidarietà, anche in relazione al rapporto con i figli.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, aderisce al seguente principio per cui
- “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
- “Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura incui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo”.
Peraltro, conclude il Tribunale, è irrilevante la interruzione della relazione posto che in ogni caso è sufficiente prendere atto che una relazione stabile, nel senso indicato, vi sia stata in precedenza.
Esito: revoca dell'assegno di divorzio a carico della ex moglie.