Danno da perdita del rapporto parentale e risarcimento iure proprio del congiunto

Danno da perdita del rapporto parentale e risarcimento iure proprio del congiunto
Mercoledi 10 Ottobre 2018

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23469/2018 affronta la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale iure proprio del congiunto anche in caso di mera lesione del rapporto parentale.

Il caso: S.D.P., C.D.A. E J.P. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano A.V. e Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale il congiunto D.P. - rispettivamente figlio e fratello degli attori- aveva riportato gravi lesioni.

Nel corso del giudizio la società assicuratrice corrispondeva dapprima la somma di Euro 100.000.000 e successivamente quella di Euro 574.000.000 in favore di S.P., quale amministratore di sostegno del figlio D.P.; disposta CTU, con quantificazione di postumi permanenti di natura psichica in termini del 45-50% per D.P., il Tribunale adito accoglieva la domanda nei limiti della condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 5.518,67 in favore della madre C. D'A. per la quale il CTU aveva accertato una invalidità permanente nella misura del 4% e una invalidità temporanea del 10% per dieci mesi.

Gli originari attori proponevano quindi appello, che veniva rigettato: ad avviso della Corte territoriale, con riferimento alla pretesa risarcitoria dei congiunti di D.P era da escludere la configurabilità del danno parentale, implicante la perdita del familiare nella specie non occorsa, e che quanto al danno non patrimoniale, quale danno biologico, nonché danno morale e danno dinamico-relazionale relativamente a S.D.P. e J.P., generiche erano le allegazioni nell'atto di appello in violazione dell'art. 342 cod. proc. Civ.

S.D.P., C.D.A. E J.P ricorrono in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ: in particolare osservano che:

  • la Corte d'appello ha errato nel ritenere che la perdita del rapporto parentale possa sussistere solo in caso di decesso del congiunto;

  • il rapporto parentale può essere gravemente leso anche in presenza di gravi lesioni fisiche del familiare, rilevando come sia particolarmente sconvolgente la lesione nel caso di specie di tipo psichico;

  • peraltro, stante la gravità delle condizioni psichiche del congiunto, quale conseguenza delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale, i ricorrenti dovranno provvedere alla sua vita futura;

  • la sorella J. ha iniziato a soffrire un disturbo di origine psichica in coincidenza con la fase attiva della malattia del fratello.

    La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, chiarisce la nozione di pregiudizio da perdita del rapporto parentale:

- esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto;

- si configura come danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma anche di mera lesione del rapporto parentale;

- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, dovrà congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);

- il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita;

- il giudice quindi dovrà liquidare una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l’aspetto della sofferenza interiore, sia sotto quello dell’alterazione e modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.

Esito: Accoglimento del ricorso.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

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