Mercoledi 16 Dicembre 2015 |
Il caso: una dipendente delle Poste Italiane instaura una causa nei confronti della società datrice di lavoro per sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla medesima patiti in occasione d'una rapina, avvenuta ai danni dell'ufficio postale presso il quale lavora.
In primo grado il Tribunale condanna la società convenuta al risarcimento dei danni in un certo importo, che poi successivamente in grado di appello viene ridotto a € 9.119,15 ex art. 2087 c.c limitatamente al solo danno biologico, con esclusione di quello morale.
La predetta lavoratrice ricorre quindi in cassazione, mentre Poste Italiane resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso principale.
La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087,2043 e 2059 c.c in relazione all'art. 185 c.p. nonché vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza di appello ha escluso la risarcibilità del danno morale sull'erroneo presupposto della sua configurabilità solo in via extracontrattuale e in presenza di reato.
La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 23793/2015 respinge le censure della ricorrente, osservando quanto segue:
a) è vero che, secondo Cass. S.U. n. 26972/08, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale; però è altrettanto vero che, sempre alla luce della citata pronuncia delle S.U., che qui si condivide, il danno morale non costituisce un'autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale.
b) anche la più recente giurisprudenza, che la odierna pronuncia richiama e condivide, (cfr. Cass. n. 11851/15) in sostanziale contrario avviso rispetto a Cass. S.U. n. 26972/08, ammette un'autonoma risarcibilità del danno morale - ove ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato - distinto da quello biologico, però lo fa soltanto in ipotesi di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell'ambito applicativo delle lesioni c.d. micro permanenti di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (il cui comma 3 consente soltanto, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, un aumento dell'importo liquidato per il danno biologico in misura non superiore ad un quinto).
c) nel caso di specie, la ricorrente principale ha riportato un'inabilità permanente pari al 5% ossia una micro permanente e peraltro non ha allegato in cosa sia consistito il danno morale al di là di quello biologico.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Testo integrale della sentenza n. 23793
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