Con l’ordinanza n. 28099/2024, pubblicata il 31 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno del contratto preliminare di vendita di un immobile privo dell’indicazione dei dati catastali.
Martedi 5 Novembre 2024 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso dalla promittente acquirente di un immobile, la quale conveniva innanzi al Tribunale la promittente venditrice, che non si era presentata innanzi al Notaio per la stipula dell’atto definitivo, chiedendo al giudice di ordinare il trasferimento dell’immobile oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 2932 del Codice Civile.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di invalidità del contratto preliminare dedotta dalla parte promittente venditrice per la mancata indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto della compravendita.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello.
Pertanto della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla promittente venditrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, la quale ribadiva l’eccezione di nullità del contratto preliminare per la mancata identificazione catastale dell’immobile oggetto del preliminare e la mancata dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto alla promittente venditrice.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso da quest’ultima promosso, hanno ritenuto valido il preliminare di vendita di un immobile anche quanto nel contratto non vengono indicati i dati catastali, richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, il mancato inserimento, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, delle indicazioni circa l'identificazione catastale del bene – così come il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto – non ne comporta la nullità, in quanto le prescrizioni previste dall'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, si riferiscono ai soli contratti traslativi, non trovando quindi applicazione in relazione ai contratti aventi effetti meramente obbligatori.