A mente dell’articolo 1102 codice civile <<Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso>>.
In virtù della suddetta disposizione, il singolo condòmino può aprire una finestra sul muro condominiale?
La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10583/2019, pubblicata il 16 aprile scorso, con la quale è stato affermato che l’apertura è legittima tutte le volte un cui l’estetica del palazzo risulta modificata dall’esistenza di altre opere eseguite in precedenza. In questi casi, secondo i giudici di legittimità, non si configura nessuna violazione del decoro architettonico del fabbricato.
IL CASO: Un condominio citava in giudizio un condòmino chiedendo che venisse condannato al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per aver arbitrariamente ed indebitamente aperto una finestra nel muro condominale compromettendo la staticità e l’estetica del fabbricato, di notevole prestigio e valore storico, violando le norme in materia di distanze tra costruzioni, tra costruzioni e vedute e tra vedute. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il condòmino convenuto al ripristino dello status quo ante ed alle spese di lite, mentre in sede dl gravame proposto dal condòmino, la Corte di Appello riformava la decisione di primo grado con conseguente rigetto della domanda formulata dal condominio.
La Corte territoriale evidenziava, tra l’altro, che dalla C.T.U. espletata risultava che la finestra realizzata dal condòmino si apriva "nella facciata in modo del tutto analogo ad altra sottostante finestra, evidentemente anch'essa in precedenza oggetto d'intervento modificativo sul muro comune da parte di altro condomino”, per la quale non risultava che fosse stata richiesta l'eliminazione. Pertanto, secondo la Corte di merito, non era configurabile la violazione del decoro architettonico del fabbricato in quanto già compromesso da preesistenti abusi tollerati dal condominio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, veniva interposto ricorso per Cassazione da parte di un condòmino il quale deduceva l’erroneità della decisione in quanto i giudici di merito non avevano tenuto conto di quanto affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’alterazione del decoro architettonico si ha tutte le volte in cui vi è un intervento che ne modifichi l’aspetto complessivo o lo rende nell’insieme disarmonico, anche se non deturpante e limitato a singoli elementi o punti del fabbricato.
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la valutazione in ordine all’alterazione e alla lesione del decoro architettonico spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha evidenziato che come più volte affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione:
in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino (Cassazione 26.02.2009, n. 4679);
nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile (Cass. 10.12.2014, n. 26055; Cass. 17.10.2007, n. 21835);
al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori (Cass. 29.07.1989, n. 3549).