Condominio: vietato collocare mobili privati sul pianerottolo o nel vano scale

A cura della Redazione.
Condominio: vietato collocare mobili privati sul pianerottolo o nel vano scale

Con l'ordinanza n. 5264 del 9 marzo 2026 la Corte di Cassazione conferma l'obbligo per i condomini che abbiano collocato mobili a loro uso esclusivo nel pianerottolo comune e/o nel vano scale del condominio di rimuoverli, per consentire il pari uso da parte degli altri condomini.

Giovedi 12 Marzo 2026

Il caso.

Tizio, proprietario di due unità immobiliari ubicate al piano terra e terzo di un fabbricato, conveniva in giudizio Caio e Mevio, proprietari, rispettivamente, il primo di due unità immobiliari ubicate ai piani terra e secondo e il secondo di due unità immobiliari site al piano terra e primo del medesimo edificio, per sentire accertare l’illegittimità dell’installazione, nei pianerottoli della scala, di mobili a uso esclusivo dei proprietari posti ai piani primo e secondo, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi quo ante.

Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda; la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente il gravame di Tizio: dalla ctu era emerso, per quel che qui interessa, che gli originari convenuti avevano trasformato di fatto il pianerottolo in modo permanente e tale da impedire un pari uso degli altri condomini.

La Corte distrettuale condannava pertanto i convenuti a rimuovere mobili e similari collocati nel corpo delle scale a loro esclusivo uso.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso di Mevio avverso la sentenza di secondo grado.

Mevio proponeva ricorso per revocazione ordinaria avverso l'ordinanza ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., che si concludeva con l’ordinanza che dichiarava l’inammissibilità del ricorso.

Contro quest’ultima ordinanza, Mevio propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,118, primo comma, disp. att., c.p.c., in combinato disposto dell’art. 156, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto:

  • la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza considerarlo nella sua precisa essenza e nella sua idonea proposizione, senza esaminare gli elementi di fatto acquisiti nei tre gradi del giudizio e senza motivare sulle prove documentali e testimoniali;

  • nello stesso modo, ad avviso del ricorrente, era censurabile anche la sentenza della Corte d’Appello, che aveva frainteso alcune fotografie prodotte e travisato il dato linguistico, dando luogo a contrasti irriducibili e immotivati rispetto alle considerazioni del c.t.u., quanto ai mobili e similari collocati nel corpo scala, cadendo non in un errore di valutazione, ma di percezione del contenuto oggettivo delle prove.

Decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto un ordinanza della stessa Corte può essere impugnata:

non già per nullità relativa, come nella specie, ma, sussistendone i presupposti, soltanto per correzione di errore materiale, o per revocazione ossia quando, rispettivamente, si debba ovviare a un errore di calcolo aritmetico o a un difetto di corrispondenza - causato da mera svista o disattenzione - tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 5264 2026

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