Il Condominio è legittimato a richiedere al Tribunale in composizione monocratica – attraverso il deposito di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in quanto materia rientrante nell’elenco previsto dall’art. 50 ter c.p.c – l’autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni al condomino moroso ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 3 disp. att. c.c..
Facoltà questa ribadita dall’allegata Ordinanza 9.3.2018 del Tribunale di Tempio Pausania sulla scorta di quanto già statuito dal Tribunale di Lecco con Sentenza 29.12.2014 e, più di recente, anche dal Giudice di Treviso con provvedimento in data 12 luglio 2017, anch’esso in calce.
Nella fattispecie trattata dal Tribunale sardo – provato per tabulas da parte del Condominio, così come richiesto dalla Legge, l’inadempimento almeno semestrale della convenuta contumace in relazione al pagamento degli oneri condominiali – il Giudice ha prontamente autorizzato l’amministratore a distaccare la fornitura del servizio comune suscettibile di godimento separato - nel caso sub iudice l’acqua calda potendo però il principio ben valere anche per il riscaldamento o il sistema di raffreddamento così come specificato dal richiamato provvedimento del magistrato veneto - mediante la chiusura temporanea delle valvole qualora esterne all’appartamento ovvero, in caso di presenza interne delle stesse, tramite l’intercettazione e la chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni.
Ovvia conseguenza, anche se verosimilmente ineseguibile non solo per via della contumacia della convenuta, la condanna alle spese dell’intera procedura in capo alla condomina morosa.
Contra:Tribunale Bologna ordinanza 15/09/2017