Comunione legale e acquisti successivi al matrimonio di uno dei coniugi

Comunione legale e acquisti successivi al matrimonio di uno dei coniugi

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'articolo 179 c.c., comma 2, non puo' assumere portata confessoria.

Venerdi 13 Gennaio 2023

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 35086/2022.

Il caso: Tizio citava in giudizio Mevia esponendo di aver acquistato, insieme alla coniuge, un appartamento che era stato intestato alla convenuta quale suo bene personale e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione in mancanza dell'indicazione specifica ed analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente da Tizio anche mediante l'acquisizione di un mutuo bancario.

Il Tribunale respingeva la domanda attorea sul decisivo rilievo della valenza ed efficacia della dichiarazione di Tizio contenuta nel contratto di compravendita in merito alla natura personale dell'acquisto effettuato da Mevia e, in particolare, al valore confessorio da riconoscersi alla stessa con la conseguente implicazione secondo cui la prova del fatto contrario avrebbe dovuto passare per la dimostrazione che la dichiarazione sottoscritta da Tizio era in realta' frutto di errore di fatto o di violenza, circostanze che l'attore non aveva allegato.

Tizio ricorreva in appello, che veniva rigettato dalla Corte Distrettuale, che, richiamata la giurisprudenza di legittimita' circa la portata della dichiarazione, in un caso ricognitiva e nell'altro confessoria, dei presupposti dell'acquisto personale del coniuge in regime di comunione legale, ribadiva che:

a) Tizio non aveva in alcun modo dedotto l'esistenza di una situazione di errore di fatto ovvero di violenza tale da inficiare la portata confessoria della dichiarazione da lui sottoscritta in calce all'atto di compravendita;

b) egli si era limitato a ribadire come gli elementi documentali e di prova orale dimostravano la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'appartamento dalle risorse personali sue e nell'affermare che avrebbe dovuto darsi rilievo alla destinazione del bene quale abitazione della famiglia.

Tizio ricorre in Cassazione, rilevando, in particolare che:

- la Corte d'appello avrebbe dovuto correttamente ritenere che la fattispecie di cui all'articolo 179 c.c., puo' ritenersi integrata se ricorre il duplice requisito espressamente previsto, l'uno formale, ovvero la dichiarazione del coniuge acquirente unitamente alla partecipazione all'atto di compravendita dell'altro coniuge, e l'altro di ordine sostanziale, ossia la provenienza dalle sostanze economiche personali del coniuge acquirente;

- detti elementi non sussisterebbero nel caso di specie, essendo stato il prezzo del trasferimento del bene interamente corrisposto dal ricorrente.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, chiarisce quanto segue:

1) affinche' si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (articolo 2732 c.c.), e' necessario che sia fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 179 c.c., comma 1, (Sez. 1, Sent. n. 18114 del 2010 e Sez. 2, Ord. n. 29342 del 2018);

2) nel caso di specie, come risulta dagli atti, Mevia si e' limitata a dichiarare che, pur trovandosi in regime di comunione legale dei beni con il proprio coniuge, quanto acquistato con il presente atto e' bene personale ai sensi dell'articolo 179 c.c., lettera f), e Tizio e' intervenuto esclusivamente per tale dichiarazione confermando quanto dichiarato dall'altro coniuge;

3)  in tale dichiarazione manca un puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo della stessa Mevia sul denaro utilizzato per il pagamento, e cioe', quantomeno, un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lettera a, b, c, d, e) - testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'articolo 179 c.c., lettera f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo;

Da ciò discende il seguente principio di diritto:

- Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'articolo 179 c.c., comma 2, non puo' assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'articolo 179 c.c., comma 1, lettera f), che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo articolo 179 c.c..

- In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale puo' essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex articolo 179 c.c., comma 2.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.35086 2022

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