La Cassazione torna sulla PAS.

Avv. Gianluca Cesarini.
La Cassazione torna sulla PAS.

Con una Ordinanza del 20 settembre 2021 (n. 25339/2021 decisa il 19 aprile 2021), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della sindrome da alienazione parentale, affermando con tono lapidario che è “necessario escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.”

Lunedi 27 Settembre 2021

Il fatto.

Il Tribunale di Venezia decretava, nel 2019, per l’affido super-esclusivo di un minore al padre: attribuiva al genitore l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggior interesse relative all’educazione all’istruzione e alla salute; incaricava inoltre i servizi sociali di continuare a svolgere un’attività di sostegno e vigilanza attraverso un calendario di incontri tra genitori in spazio protetto con frequenza settimanale.

Il Tribunale aveva motivato la decisione osservando le carenze della capacità genitoriali della madre che non comprendeva i bisogni del figlio e non assumeva decisioni nel suo interesse.

La madre ricorreva alla Corte territoriale assumendo che la errata diagnosi di PAS affermata in c.t.u. aveva inficiato l’iter logico del Tribunale; il reclamo veniva respinto e la Corte di Appello rilevava che le ragioni della decisione del primo giudice erano determinate da un atteggiamento della madre, contrariamente a quanto suggerito dal c.t.u. e dai servizi sociali, di netto rifiuto a consentire anche al padre di mantenere un rapporto con il figlio. Con un precedente decreto del 2016, giusta l’asprezza del rapporto tra i genitori, il minore era stato collocato presso la madre ma affidato ai servizi sociali, con la fiducia che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento consono ed osservante ai suggerimenti dei professionisti.

Contro la decisione della Corte territoriale la madre propone ricorso per Cassazione cui è seguita l’ordinanza in commento.

Nel ripercorrere la lunga storia processuale la Cassazione pone in evidenza l’infondatezza delle lagnanze della madre che tra i motivi affermava che la Corte di Appello “avrebbe pronunciato in acritica e integrale adesione alle conclusioni del c.t.u. circa l’affidamento super esclusivo del minore al padre omettendo di pronunciarsi sulle sue difese in ordine all’erronea diagnosi della PAS e alla relativa infondatezza scientifica sebbene la corte territoriale avesse invece escluso di aver deciso per tali ragioni”; a ciò, come secondo motivo, aggiungeva, che la Corte d’Appello avrebbe trascurato le diverse denunce per violenza presentate nei confronti del padre del minore e stravolto le finalità della c.t.u. che aveva valorizzato il criterio della “buona genitorialità” tenuto conto dei diritti primari del figlio.

L’ordinanza in esame in effetti conclude per la inammissibilità dei due motivi di gravame (si rileva una domanda di riesame dei fatti di causa), tuttavia al fine di motivare in maniera compiuta la decisione si osserva che quand’anche il giudice si trovi a decidere su fattispecie che conducono alla sussistenza di una sindrome da alienazione parentale (quando “un genitore denunci i comportamenti dell’altro genitore affidatario o collocatario di allontanamento morale e materiale del figlio da sé”), è tenuto sempre ad accertare la veridicità dei fatti, facendo governo dei mezzi di prova, adatti alla materia, non escluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, prescindendo dalla validità o meno della teoria sulla PAS; il giudice ha in primo luogo il dovere di osservare, e valutarne la ampiezza, della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità1, nel caso di specie la madre aveva evidenziato di permanere in uno stato di accentuata autoreferenzialità che limitava la capacità di riconoscere le esigenze del bambino.

Aggiunge la Cassazione che all’esito di una c.t.u. che sia stata oggetto di contestazioni sul tema della scientificità delle conclusioni, il giudice, dovrà escluderne la condivisione nell’ambito del suo ragionamento, quando l’elaborato possa condurre all’adozione di soluzioni prive del necessario conforto scientifico, produttive di danni addirittura più gravi di quelli che vorrebbero scongiurare2.

Per l’ennesima volta il Giudice di Piazza Cavour osserva che la teoria sulla PAS, o sindrome da alienazione parentale, appaia carente dei requisiti minimi di scientificità, rilevando anche la ormai annosa diatriba in seno alla comunità scientifica circa la sua esistenza; con la Ordinanza in esame, quasi a riassumere le diverse pronunce sul tema viene fornito un valido e condivisibile metodo di valutazione dei comportamenti delle parti, prescindendo dalla esistenza o meno di una “patologia” e facendo forza sui principi che regolano l’affidamento dei minori in riferimento alle capacità genitoriali3.

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Note

1 Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 8 aprile 2016 n. 6919: “In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

2 Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 20 marzo 2013 n. 7041

Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.”; e più recentemente Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 17 maggio 2021  n. 13217 “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

3 Corte di Cassazione Sezione, 6 Civile, Ordinanza 4 novembre 2019 n. 28244; Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Sentenza 23 settembre 2015 n. 18817.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.25339 2021

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