La Camera dei Deputati in data 27/11/2012 ha definitivamente approvato il testo della nuova legge in materia di filiazione, atteso da anni, che ha introdotto importanti novità sia da un punto di vista sostanziale che procedurale e che finalmente supera la dicotomia, anche terminologica, tra figli naturali e figli legittimi, ormai divenuta anacronistica in relazione all'evolversi della società civile.
Il testo consta di sei articoli, ciascuno suddiviso in commi, che modificano e/o aggiungono diverse norme nel Codice Civile:
Art. 1: la norma modifica i seguenti articoli del codice civile:
a) Art. 74 c.c – (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
Tale norma deve altresì essere letta in relazione all'art. 258 primo comma del codice civile, così come novellato, che sancisce che «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
N.B.: La novella è di primaria importanza, in quanto finalmente riconosce l'instaurarsi del vincolo di parentela tra il figlio nato fuori dal matrimonio ed i parenti del padre naturale (es: nonni, zii ecc), con consequenziali effetti anche da un punto di vista successorio.
b) Art. 250 c.c. È stato modificato nei seguenti termini «Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
N.B. Da un punto di vista terminologico, scompaiono le parole “figlio naturale” che vengono sostituite dalla frase “figlio nato fuori dal matrimonio”
Viene abbassato il limite di età, da sedici a quattordici anni, entro cui deve essere necessario il consenso del minore per il riconoscimento, e viene riformato sostanzialmente il procedimento per il riconoscimento in caso di opposizione dell'altro genitore: infatti il quarto comma nella sua nuova formulazione stabilisce che:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
N.B.: la norma nella sua nuova formulazione prevede una procedura più snella e veloce e al tempo stesso attribuisce al giudice competente il potere di emettere una sentenza che da un lato sostituisce il consenso mancante e dall'altro di adottare tutti i consequenziali provvedimenti in ordine all'affidamento e al mantenimento del minore: tale potere nel contesto normativo precedente era escluso e pertanto doveva essere instaurato un altro procedimento nel quale un altro giudice disciplinava le modalità e i termini dell'affidamento, con un considerevole aggravio dei costi per gli interessati.
Inoltre l'art. 250 viene modificato anche per ciò che attiene al riconoscimento da parte di genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età: il nuovo comma concede ad essi tale possibilità previa autorizzazione del giudice, che dovrà valutare le circostanze e l'interesse del minore.
c) Art. 251 c.c : (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».
N.B.: La riforma ha riconosciuto la possibilità che possano essere riconosciuti anche i figli c.d. “incestuosi”, mentre anteriormente alla novella i figli incestuosi non potevano essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi non fossero in buona fede, ossia ignorassero il vincolo che li legava.
d) Art. 276 c.c. è così riformato: (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».
N.B: Il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è stato innovato quanto alla legittimazione passiva, ossia se il presunto genitore è già deceduto e non vi sono eredi da chiamare in giudizio, il diretto interessato può chiedere al giudice di nominare un curatore che sarà poi convenuto nel relativo giudizio: prima della novella ciò non era possibile, con una ingiusta compressione del diritto di ciascuno alla propria identità.
Le modifiche e integrazioni successive attengono allo stato giuridico di figlio e ai relativi diritti e doveri connessi:
e) Artt. 351 e 351 bis c.c. introducono i seguenti principi: “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 351 c.c) e “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltatoin tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa» (art. 351 bis c.c.).
N.B.: Il legislatore ha sancito, tra l'altro, il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, riconoscendo quindi un ruolo attivo al minore, non più semplicemente mero soggetto destinatario dei provvedimenti del giudice.
Viene poi aggiunto l'art. 448 bis c.c., che in caso di decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli, prevede che il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non siano tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione, e contestualmente vengono abrogati tutti gli articoli che disciplinavano l'istituto della c.d. “legittimazione” dei figli naturali (ad es: per susseguente matrimonio dei genitori), che oggi non ha più ragion d'essere, dal momento che non vi è alcuna distinzione, ma sono tutti “figli”.
Art. 2
Il legislatore, pertanto, ha delegato il Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, nel senso che il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile novellato.
Art. 3
Questo articolo modifica l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e le disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento.
La novità più saliente è che viene stabilita la competenza del Tribunale ordinario per tutte le questioni concernenti l'affidamento e il mantenimento di figli minori, anche quando i genitori non sono uniti in matrimonio: fino ad oggi le coppie non coniugate in crisi erano costrette a rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per la regolamentazione delle modalità di affidamento e il mantenimento de figli minori, con un notevole aggravio di costi, e tale previsione introduceva una illogica discriminazione rispetto alle coppie sposate in via di separazione, nel cui contesto il giudice aveva anche il compito di disciplinare l'affidamento dei figli; adesso questa distinzione non è più in essere e la competenza spetta al Tribunale ordinario, i cui provvedimenti saranno immediatamente esecutivi.
Naturalmente il Tribunale per i Minorenni rimane competente per tutte le questioni inerenti l'adozione, la tutela del minore, i casi di decadenza dalla potestà o di condotte pregiudizievoli per il minore poste in essere da uno o da entrambi i genitori.
Inoltre sono previste alcune garanzie a tutela dei provvedimenti che prevedono obblighi di mantenimento della prole a carico del genitore obbligato, come ad es: il sequestro dei beni o l'ordine al terzo datore di lavoro di versare la somma direttamente all'avente diritto ecc.
Art. 4 (Disposizioni transitorie).
Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.
Gli artt. 5 e 6 sono meno rilevanti:
L'art. 5 prevede la possibilità di attribuire al bambino anche più nomi.
L’art. 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.