Nuovo filtro in appello: il fine giustifica i mezzi ?

Nuovo filtro in appello: il fine giustifica i mezzi ?
Giovedi 4 Ottobre 2012

Se il provvedimento ha come finalità quella di velocizzare l’iter dei procedimenti giudiziari, il rimedio proposto non pare all’altezza del nobile e condivisibile proposito.

Inutile negare che, probabilmente, un eccessivo utilizzo dello strumento dell’appello in taluni casi possa anche essersi verificato, ma ancora una volta ci troviamo di fronte ad una legge che affronta il problema senza entrare nello specifico e tende inevitabilmente ad assumere una connotazione punitiva (“la paga il giusto per il peccatore”).

E’ questo il leitmotiv che accomuna molti dei provvedimenti emessi da alcuni anni a questa parte in materia di giustizia.

Anziché aumentare l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario nel suo complesso, ad esempio potenziando l’organico o introducendo in maniera estensiva le nuove tecnologie informatiche, si tende spesso a scegliere la soluzione più comoda senza pensare ai possibili impatti negativi sulla tenuta delle garanzie previste dal sistema, come appunto il secondo grado di giudizio.

Ma in nome del pareggio di bilancio (ora diventato Legge Costituzionale), l’organico non si può potenziare e le tecnologie entrano in funzione con il contagocce e quindi si preferiscono adottare altri ‘rimedi’.

Vi sono troppi processi? Raddoppiamo le spese giudiziarie per i cittadini (contributi e diritti di copia).

Vi sono ancora troppi processi? Introduciamo la mediazione obbligatoria.

La mediazione è stata un fallimento? (in pratica da obbligatoria è diventata facoltativa perché la sanzione prevista per la parte che non aderisce nella maggior parte dei casi non è efficace) allora mettiamo il filtro in appello.

Si interviene sugli effetti e non sulle cause, con l'inevitabile conseguenza che i problemi non si risolvono alla radice, ma si adottano dei correttivi che sono soltanto un placebo del tutto inutile e che nel contempo violano diritti acquisiti.

In tale contesto si inserisce la possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare inammissibile quell'appello che non ha “una ragionevole probabilità di successo”: tale novità in materia di impugnazione lede il diritto dei cittadini ad ottenere giustizia, in quanto molti, nel timore di essere “puniti” con la sanzione della inammissibilità e della condanna alle spese, rinunceranno a priori ad impugnare la decisione del giudice di primo grado.

La norma quasi sicuramente otterrà l'effetto di decongestionare le Corti di appello e i tribunali, ma a discapito di chi e di quali principi?

 


 

Riportiamo di seguito il testo del decreto con le modifiche apportate al codice di procedura civile.

 

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.147 del 26-6-2012, entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.

Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187)

 

Capo VII - Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 54

Appello

 

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata";

0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono soppresse;

 

a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Art. 348-bis Inammissibilità dell'appello. - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

 

Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;

 

b) all'articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione:

il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»;

 

c) all'articolo 383 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;

c-bis) all'articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata";

 

d) dopo l'articolo 436 è inserito il seguente:

«Art. 436-bis (Inammissibilità dell'appello e pronuncia). - All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;

 

e) all'articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione:

le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "rilevanti" è sostituita dalla seguente: "indispensabili".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

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