Interessante sentenza della IV Sez. del Consiglio di Stato che affronta la questione, piuttosto delicata, del rapporto tra il diritto di accesso agli atti e il diritto alla riservatezza in relazione al caso particolare di un ex marito che abbia chiesto di aver accesso alle dichiarazioni dei redditi del convivente more uxorio della moglie separata, al fine di poter dimostrare in sede civile, nel giudizio di divorzio, la non spettanza alla stessa dell'assegno mensile di mantenimento riconosciutole in sede di separazione.
L'iter processuale inizia con la nota dell'Agenzia delle Entrate di diniego di accesso ai documenti fiscali del convivente della moglie, nota che l'ex marito impugna avanti al TAR, che a sua volta rigetta il ricorso, motivando la propria decisione, tra l'altro, con la considerazione che già il giudice civile ha ampi poteri istruttori in merito e può disporre accertamenti tramite gli organi di polizia tributaria.
La sentenza di primo grado viene quindi impugnata avanti al Consiglio di Stato, che, sovvertendo la decisione del Tribunale, in accoglimento del gravame riconosce il diritto dell'ex marito di accedere ai documenti fiscali richiesti, attingendo le relative motivazioni proprio dalla disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi.
In primo luogo, è pacifico che il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso venga esercitato per consentire la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e attenga ad un documento indispensabile a tali fini.
Sotto questo profilo, il Giudice di appello riconosce sussistere senz'altro tale presupposto nel caso in esame, dal momento che l'accesso richiesto attiene a documenti rilevanti e determinanti per la tutela della posizione giuridica dell'ex marito nel giudizio di divorzio.
In secondo luogo, non osta all'esercizio di tale diritto la possibilità per l'ex marito di richiedere al giudice civile ex art. 210 cpc l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi in questione, in quanto la anzidetta norma processuale prevede la facoltà dell'ordine istruttorio, non la sua obbligatorietà o automaticità, e di conseguenza il diritto di accedere ai documenti necessari per la tutela delle proprie ragioni permane almeno fino all'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del giudice civile.