Cassazione: violazione obblighi familiari e diritto del convivente al risarcimento del danno

Cassazione: violazione obblighi familiari e diritto del convivente al risarcimento del danno
Lunedi 1 Luglio 2013

Con la sentenza n. 15481 del 20/06/2013 la Corte di Cassazione ancora una volta volge l'attenzione alle coppie di fatto, affrontando la questione, dibattuta, se anche il convivente more uxorio possa essere titolare di un diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell' abbandono del convivente, che, nel caso di specie, si era allontanato improvvisamente dall' abitazione lasciando la compagna e il figlio senza alcuna assistenza morale e materiale per circa un anno, venendo meno alla promessa di matrimonio fatta.

Nel ricorso introduttivo l'istante pone alla Corte il seguente quesito: “Posto che la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante è suscettibile di ristoro in forza della clausola generale ex art, 2043 c.c sulla base dei principi elaborati in materia di responsabilità aquiliana, dica la Suprema Corte se il diritto all'assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e i doveri derivanti dal matrimonio quali diritti fondamentali della persona e valori costituzionalmente garantiti, si riflettono sui rapporti tra le parti anche nella fase precedente il matrimonio”.

La Corte, dopo aver ribadito il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria anche all'interno dell'istituto familiare, ove ciascun componente ha un diritto fondamentale e inviolabile al rispetto della dignità e della personalità, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia o da un terzo costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c, estende l'operatività di tali principi e garanzieanche ai rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, nella costatazione che la mancanza di un vincolo coniugale non può escludere a priori il sorgere di un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà tra i partners, in quelle unioni di fatto che abbiano assunto i caratteri di serietà e stabilità.

La violazione dei diritti fondamentali della persona, pertanto, nei termini sopra indicati, può dare luogo alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c, a prescindere dal tipo di unione nel cui interno la lesione si assume verificata, semprechè si dia la prova del nesso eziologico tra la detta lesione e il danno.

Del resto, abbiamo già evidenziato in questo articolo come il legislatore e la giurisprudenza di merito e di legittimità abbiamo negli ultimi anni esteso garanzie e tutele anche a quelle unioni che per libera scelta si sono sottratte al vincolo del matrimonio, ma che sono pur sempre da annoverare tra quelle “formazioni sociali” che favoriscono il libero sviluppo della persona nella vita di relazione e che trovano il loro referente costituzionale nell'art. 2 Cost.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'interpretare l'art. 8 della Convenzione Europea, ha precisato che per “famiglia” deve intendersi non solo le relazioni basate sul matrimonio, ma ogni altro legame familiare di fatto, ove le parti convivano senza vincolo di coniugio”.

Alla luce di tali ultimi interventi giurisprudenziali, non si può escludere altri futuri pronunciamenti da parte del giudice di legittimità, che suppliscano alle lacune ancora oggi esistenti nella legislazione italiana in materia di unioni di fatto.

 

Testo integrale della sentenza.

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