Cassazione: diritto del convivente more uxorio alla tutela possessoria dell'azione di spoglio

Sentenza n. 7214 del 21/03/2013.
Cassazione: diritto del convivente more uxorio alla tutela possessoria dell'azione di spoglio
Lunedi 8 Aprile 2013

La Corte di cassazione con la sentenza n. 7214 del 21/03/2013 ha aggiunto un altro tassello al quadro normativo e giurisprudenziale che negli ultimi venti anni ha progressivamente ampliato la sfera di tutela del convivente more uxorio.

La sentenza su citata, infatti, esamina il caso di un uomo, sig. M., il quale, a seguito della fine della sua relazione con la donna, proprietaria della casa nella quale avevano fino a quel momento convissuto, ne era stato allontanato immediatamente, senza avere avuto il tempo di reperire altro alloggio.

Sorgeva pertanto il problema se in tale ipotesi il convivente aveva diritto a esperire l'azione possessoria di spoglio.

In diverse occasioni in passato la Corte si era espressa in senso negativo, partendo dall'assunto che la convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non poneva il convivente non proprietario in un rapporto di potere sulla cosa configurabile come possesso autonomo sul bene o come compossesso, tutelabile con l'azione di spoglio: il convivente, secondo tale orientamento prevalente, doveva considerarsi più che altro un ospite o un mero detentore per ragioni di servizio (Cass. Civ. 14/06/2001 n. 8047)

Successivamente, anche sulla spinta di una legislazione ispirata ad una più incisiva tutela della convivenza more uxorio, ha prevalso l'orientamento di maggiore apertura, che la odierna sentenza non fa che richiamare e confermare nei suoi principi- cardine: il convivente che usufruisce con il partner possessore iure proprietatis del medesimo bene è in una posizione riconducibile alla detenzione autonoma, qualificata dalla stabilità della relazione familiare.

In tale contesto, la convivenza di fatto determina sulla casa di abitazione, ove si svolge il programma di vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità: ne consegue che il convivente di fatto, se estromesso dall'abitazione in modo violento o clandestino dall'ex partner, ha comunque diritto alla tutela possessoria e potrà quindi esperire l'azione di spoglio per essere reintegrato nell'unita abitativa, pur non essendone il comproprietario.

Del resto, precisa la Corte, la tesi contraria risulterebbe incompatibile con la indubbia rilevanza sociale della famiglia di fatto, che ha assunto la dignità di consorzio familiare e di formazione sociale che trova la sua tutela costituzionale nell'art. 2 Cost., semprechè abbia assunto i caratteri della stabilità, durata, esclusività e contribuzione.

Di conseguenza, prosegue la Corte, il/la convivente gode della casa familiare, anche se di proprietà della compagna o del compagno, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a matrice personale, giuridicamente rilevante, che non si risolve nella mera ospitalità: pertanto il proprietario della casa di abitazione, anche se è cessata la relazione, ha il diritto di recuperare la piena disponibilità dell'alloggio, ma deve concedere all'ex partner un termine congruo per reperire altra sistemazione abitativa.

 

Qui il testo integrale della sentenza.

 

In questo contesto può essere utile richiamare, in modo organico, alcune delle disposizioni legislative e delle pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto ai conviventi di fatto alcune prerogative e diritti:

L. 04/04/2001 n. 154 (che ha introdotto gli artt. 342 bis e 343 ter c.c.) : estende al convivente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

L. 04/05/1983 n. 184 art. 6 (come sostituito dalla L. 28/03/2001 n. 149): riconosce validità ai fini dell'adozione al periodo di convivenza precedente al matrimonio;

L. 09/01/2004  n. 6 (che ha modificato l'art. 408 c.c) : che include il convivente tra le persone che possono essere scelte come amministratori di sostegno;

Art. 199 c.p.p.: riconosce anche al convivente dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre;

Cass. Civ. Sez. 3° 15/05/2009 n. 11330: il convivente more uxorio non può richiedere la restituzione delle eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza;

Cass. Civ. Sez. 3° 28/03/1994 n. 2988: riconosce al convivente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del compagno/a provocata da un terzo;

Cass. Civ. Sez. 1° 12/03/2012 n. 3923: conferma l'orientamento che attribuisce rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini del riconoscimento e/o quantificazione dell'assegno di separazione o divorzio.

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