Decreti del Tribunale per i Minorenni immediatamente efficaci

Corte Costituzionale, ordinanza n. 310 del 20 novembre 2009.
Decreti del Tribunale per i Minorenni immediatamente efficaci
Domenica 7 Marzo 2010

Fino a tale pronuncia in effetti si registravano orientamenti diversi in ordine alla predetta questione, con la conseguenza che in alcuni Tribunali per i minorenni i cancellieri si rifiutavano di apporre la formula esecutiva sui decreti emessi dal Tribunale, sull'assunto che l'art. 474 comma 2 n. 1 non li annovera espressamente tra i provvedimenti a cui deve essere riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo.
La conseguenza di tale orientamento era pertanto l'impossibilità di eseguire anche a mezzo della forza pubblica tali tipi di provvedimenti, costringendo quindi i beneficiari di tali provvedimenti a promuovere ulteriori azioni per vedere realizzare concretamente il quantum che era stato loro riconosciuto dal tribunale per i minorenni.
Alcuni Tribunali, diversamente argomentando, hanno già da tempo adottato l'orientamento opposto: sia il Tribunale per i minorenni di Roma sia quello di Bologna nel 2008 hanno riconosciuto efficacia esecutiva ai decreti emessi dal tribunale relativi al mantenimento dei figli naturali, ritenendo che una diversa interpretazione sarebbe evidentemente contraria ai principi costituzionali e a quelli contenuti in convenzioni internazionali volti alla tutela dell'interesse del minore; nelle medesima direzione si sono orientati i Tribunali per i minorenni di Milano, Catania e Venezia.
La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 ultimo comma della L. 8 febbraio 2006 n. 54,  pone fine al contrasto giurisprudenziale e, nel dichiarare la inammissibilità della questione, invita a dare alla norma censurata una interpretazione costituzionalmente orientata e quindi conforme ai principi fondamentali enunciati negli artt. 3, 25 e 111 Cost.: la conseguenza diretta ed immediata è che ai provvedimenti a contenuto patrimoniale resi dal Tribunale per i minorenni a favore dei figli naturali deve attribuirsi a tutti gli effetti efficacia di titolo esecutivo.

 

Testo integrale dell'Ordinanza.

 

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