Cassazione: di notte consentiti fendinebbia ed anabbaglianti insieme

Sentenza n. 534 del 15 gennaio 2010.
Cassazione: di notte consentiti fendinebbia ed anabbaglianti insieme
Sanzioni amministrative - codice della strada - uso dei proiettori fendinebbia.
Domenica 7 Febbraio 2010

L'art. 153, comma 2, del codice della strada, nel consentire al conducente di un veicolo a motore, la sostituzione, di giorno, dei proiettori anabbaglianti e di quelli di profondità con i proiettori fendinebbia, nulla dispone in ordine all'uso di questi ultimi per il tempo notturno, nel quale deve ritenersi consentito l'uso dei medesimi unitamente ai proiettori anabbaglianti.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 31 agosto 2005, il Giudice di pace di Castelnuovo Garfagnana rigettava l'opposizione proposta da L.A. avverso il verbale della Polizia stradale di Lucca, con il quale gli era stata contestata la violazione dell' art. 153, comma 2, del codice della strada, per avere, a bordo di un veicolo, fatto uso di fari fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, sebbene non ne ricorresse la necessità.
All'esito del giudizio, svoltosi nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, il Giudice di pace riteneva che, ai sensi dell'art. 153, comma 2, l'uso dei proiettori fendinebbia fosse consentito solo di giorno, in presenza di particolari circostanze metereologiche e soltanto in sostituzione dei proiettori anabbaglianti e di quelli abbaglianti. Nel caso di specie, la contestazione della violazione era avvenuta in orario notturno (h. 22,50), e quindi risultava integrata la contestata violazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre L.A. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell' interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione alla discussione; l'intimato Ufficio Territoriale del Governo di Lucca non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazio ne e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 11 e 204 del codice della strada. Poiché il verbale di contestazione era stato elevato dalla Polizia stradale, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto svolgersi nei confronti del Ministero dell' interno e non già nei condenti dell'UTG di Lucca, privo di legittimazione passiva.
Il motivo non può essere accolto.
Premesso che, certamente, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto svolgersi sin dall' inizio nei confronti del Ministero dell'Interno, dal momento che og
getto della opposizione era un verbale elevato dalla Polizia stradale (sulla 1egittimazione passiva del Ministero dell'Interno in tali casi, v. , da ultimo,
Cass., n. 9401 del 2009; Cass. , n. 4695 del 2009), tuttavia la nullità derivante dal fatto che il giudizio si è svolto nei confronti dell'Ufficio Territoriale del Governo di Lucca risulta sanata per avere il Ministero
dell' Interno depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione del ricorso.
Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell'Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell'art. Il del r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 3117 del 2006; in senso conforme, v. Cass. , n. 16458 del 2006; Cass. , n. 10706 del 2007).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 153, commi l, 2 e Il, del codice della strada.
Il ricorrente ricorda che l'art. 153, nel dettare le prescrizioni relative all'uso delle luci durante la marcia dei veicoli a motore, impone, al comma l, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e anche di giorno, nelle gallerie, in caso di nebbia, caduta di neve o di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di tenere accesi, oltre alle luci di posizione e alle luci della targa, anche i proiettori anabbaglianti. Al comma 2, dispone che di giorno se ricorrono condizioni di scarsa visibilità, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Dalla lettura di tali disposizioni discende, secondo il ricorrente e contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, che il conducente che di notte si trovi a transitare su una strada ha l'obbligo di usare le luci di posizione, le luci della targa e i proiettori anabbaglianti. Poiché peraltro, il comma l nulla dispone in merito all'uso dei fari fendinebbia, si deve presumere che ove vi sia nebbia e comunque in ogni caso di diminuita visibilità, il conducente possa utilizzare anche i fari fendinebbia. Solo di giorno, invece, sussiste l'obbligo di uso alternativo tra proiettori anabbaglianti e fari fendinebbia. In sostanza, il codice non dispone un divieto di uso dei fari fendinebbia in orario notturno. Inoltre, osserva il ricorrente, l'impostazione seguita dal giudice di pace avrebbe dovuto indurre a ritenere vietato l'uso dei fari fendinebbia di notte, a prescindere dalla utilizzazione o meno di detti fari in aggiunta a quelli anabbaglianti.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140 del codice della strada, che pone, quale principio informatore della circolazione stradale, quello per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. L'uso dei fari fendinebbia, in aggiunta agli anabbaglianti, invero, non aveva cagionato alcun pericolo ad altri utenti della strada, dovendosi rilevare che solo i proiettori di profondità (abbaglianti) possono creare una situazione di pericolo per i conducenti che provengono in direzione opposta a quella di marcia del veicolo il cui conducente li utilizza e che per tale ragione sono sottoposti a specifica regolamentazione.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14 e 18 della legge n. 689 del 1981. La formulazione della contestazione (uso di fari fendinebbia contemporaneamente ad anabbaglianti sebbene non ne ricorresse la necessità) sarebbe, ad avviso del ricorrente, generica e non conterrebbe una descrizione adeguata della situazione di fatto rilevata dagli agenti accertatori. Del resto, la contestazione era quella di cui all'art. 153, comma 2, del codice della strada (uso dei fari fendinebbia di giorno), laddove la contestazione è avvenuta in orario notturno, sicché nel verbale di contestazione non risultava correttamente individuata la norma violata. Inoltre, la mancanza di specificazione in ordine alla situazione di fatto e alla mancanza di necessità dell'uso dei fendinebbia rendeva impossibile individuare la violazione contestata.
I motivi di ricorso ora enunciati, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati.

L'art. 153 del codice della strada, sotto la rubrica "Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi", come esattamente ricordato dal ricorrente, dispone, al comma 1, che da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

Al comma 2, il medesimo articolo stabilisce che i proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma l. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma l, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

Seguono poi alcuni commi che disciplinano l'uso dei proiettori di profondità (abbaglianti) e della segnalazione luminosa di pericolo; il comma 8 dispone, infine, per quanto qui rileva, che in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
Dalle disposizioni ora richiamate, emerge chiaramente come il legislatore non abbia preso in considerazione, stabilendo un apposito divieto, la fattispecie oggetto di contestazione nel giudizio di opposizione: l'uso dei fari fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti in orario notturno. La prescrizione di cui al comma 2, invero, si riferisce esclusivamente al caso in cui l'uso dei fendinebbia avvenga di giorno e la formulazione della disposizione facoltizza il conducente, nelle condizioni ivi previste, a "sostituire" i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità con i fari fendinebbia. Nulla autorizza invece a ritenere che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte. Del resto, la stessa contestazione fatta al ricorrente e cioè l'avere fatto uso di fari fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, sebbene non ne ricorresse la necessità presuppone che, almeno in linea di principio, possa sussistere una situazione che renda necessario l'uso dei fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti, perché, altrimenti, la contestazione avrebbe dovuto essere limitata alla rilevazione dell'uso dei fendinebbia a prescindere dalla sussistenza di partico lari situazioni e dal contemporaneo uso dei proiettori anabbaglianti.
Alla guida nel periodo compreso tra mezz' ora dopo  il tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere, nonché in altre condizioni di scarsa visibilità puntualmente specificate e tra queste in caso di nebbia si riferisce invece il comma l dell'art. 153, il quale non contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia, né una prescrizione di uso alternativo tra detti fari e i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità.
Orbene, poiché, nel caso di specie, la violazione è stata elevata, come riferito dalla stessa sentenza impugnata, alle ore 22,50, risulta del tutto impropria la contestazione effettuata al conducente e cioè violazione dell'art. 153, comma 2, del codice della strada dal momento che la disposizione che si assume essere stata violata concerne la guida nelle ore diurne.
Ha quindi errato il Giudice di pace nel ritenere che, consentendo il comma 2 dell' art. 153 l'uso dei fendinebbia di giorno, in modo sostitutivo rispetto ai proiettori anabbaglianti, con ciò solo lo abbia vietato nelle ore notturne.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Poiché peraltro non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 cod. proc. ci v . , con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e l'annullamento del verbale opposto.
In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell'Interno deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Per questi motivi

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da L.A. e, per l'effetto, annulla il verbale della Polizia stradale di Lucca n. 515410 del 17 ottobre 2004; condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate, quanto alla fase di merito, in euro 600,00, di cui euro 280,00 per diritti ed euro 220,00 per onorari, e, quanto alla fase di legittimità, in euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambe le fasi.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2009

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