| Giovedi 6 Agosto 2026 |

Per il Tribunale di Sciacca la responsabilità del Comune per i danni causati da cani randagi resta soggetta all'art. 2043 c. c. : il danneggiato deve provare la colpa dell'ente, non desumibile dalla sola presenza dell'animale, e se l'amministrazione dimostra l'esistenza di un servizio organizzato occorre una "prova a valle" più specifica, come segnalazioni pregresse rimaste inevase.
La sentenza ...
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