Il reclamo per ritardo nella consegna del bagaglio aereo, previsto dall'art. 31 par. 2 della Convenzione di Montreal del 1999, può essere presentato dal passeggero sin dal momento in cui viene a conoscenza del ritardo, anche prima che il bagaglio gli sia materialmente riconsegnato, purché entro il termine di 21 giorni dalla messa a disposizione. La Cassazione, recependo la pronuncia della Corte di ...