Giovedi 29 Aprile 2021 |
Nel rito lavoro, il termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello e quella dell’udienza di discussione, previsto per il giudizio di appello dal terzo comma dell’art. 435 c. p. c. , è un termine ordinatorio e non perentorio. Pertanto, il suo mancato rispetto da parte dell’appellante non comporta l’improcedibilità ...
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