Di Roberto Bausardo.
Corte di Appello di Torino, sentenza n. 394/16: la circostanza che la preponente non effettui, anche per lungo tempo (due anni) i conguagli sugli anticipi provvigionali erogati non e' indice, di per se', della volonta' del creditore di rinunciare al credito, ne' configura una novazione contrattuale, ma vale solo ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione.
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