Mercoledi 21 Febbraio 2018
Per le operazioni soggettivamente inesistenti la prova è a carico dell'Ufficio
Di Fulvio Graziotto.

Nel caso di asserita inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Ufficio l'onere di dimostrare la fittizia interposizione del cedente e la conoscenza dell'intento frodatorio da parte del cessionario. Decisione: Ordinanza n. 25545/2017 Cassazione Civile - Sezione VI.

Massima: Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto ...

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