Cassazione Civile n. 12982/2009.
Mercoledi 9 Settembre 2009
Il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio rende non modificabili le disposizioni di natura economica anche dopo la sentenza di nullità
Di Anna Andreani.
La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12982/09 ha confermato e ribadito un principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nel 2001, con la sentenza n. 4202 del 23 marzo: in essa si stabilisce sostanzialmente che se nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

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Corte d'Appello di Napoli, 11-05-2007.
Martedi 8 Settembre 2009
Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullità del matrimonio
Di Anna Andreani.

Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.

Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.

Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

Svolgimento del processo

Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:

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