Tribunale di Milano Sezione III civile - 18-02-2016

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Sabato 30 Aprile 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Il G. E., dotto Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.2.2016, osselva quanto segue.

Con "ricorso in opposizione ali 'esecuzione ex art. 615, co. cpc nella procedura esecutiva ...omissis...' depositato telematicamente il 19.01.2016 nel presente procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, ripercorse le vicende che hanno portato alla formazione del titolo giudiziale vantato dalla procedente e reiterate (inutilmente, per la verità, avuto riguardo alla natura esecutiva del presente procedimento) le doglianze che hanno portato all'(ancora pendente) impugnazione di tale titolo, ha chiesto la "sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del relativo titolo esecutivo " deducendo la mancanza nel precetto dell'avvertimento relativo alla possibilità, per il debitore, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. All'udienza che precede l'esecutato ha altresì richiesto "la dichiarazione di nullità del pignoramento presso terzi fondato su precetti nulli per i motivi di cui all'opposizione".

La procedente, ...omissis... ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione deducendo l'inammissibilità dell'opposizione (da qualificarsi, in realtà, come opposizione agli atti esecutivi) e, in subordine, che la mancanza dell'avviso nel precetto non è sanzionata con la nullità e che, comunque, l'esecutato non ha provato di trovarsi nelle condizioni per accedere alla procedura di composizione della crisi né di aver visto effettivamente precluso, per effetto del mancato avvertimento, l'accesso alla procedura di composizione.

L'istanza di sospensione deve essere rigettata.

L'opposizione (fondata esclusivamente sulla mancanza, nel precetto, dell'avvertimento introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. a), d. l. 83/15) deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e deve ritenersi inammissibile, essendo decorso il termine perentorio di venti giorni posto dall'alt. 617 c.p.c. Entrambi i precetti (fondati su distinti titoli) che hanno preceduto l'instaurazione della presente procedura risultano infatti notificati al ...omissis... ai sensi dell'alt. 140 c.p.c. con invio, il 17.10.2015, di raccomandata che, come risulta dalla relata, non è stata "ritirata entro il termine di dieci giorni". La notifica deve pertanto ritenersi perfezionata il 27.10.2015 (cfr., da ultimo, Cass., ord. 2 ottobre 2015, n. 19772) si che l'opposizione formulata con ricorso depositato il 19.1.2016 è palesemente tardiva. ...

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