Con ricorso depositato in modalità cartacea il 30.01.2015 AAAA BBBB proponevano reclamo contro l'ordinanza pronunciata in data 15.01.2015 dal Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio possessorio di cui a r.g. n. ...omissis... (avviato dagli stessi reclamanti con ricorso datato 2.08.2014).
Con memoria difensiva depositata telematicamente il 2.04.2015 si costituivano ...omissis... eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, perché depositato in forma cartacea, e quindi in violazione dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012.
All'udienza del 15.05.2015 i reclamanti depositavano ordinanza del Tribunale di Asti datata 18.03.2015, alle cui motivazioni si riportavano al fine di affermare l'ammissibilità del reclamo cartaceo. I reclamati si riportavano ai propri scritti difensivi. Il Tribunale riservava la decisione. Il reclamo depositato con modalità cartacea è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (e ss. mod.): "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Tale obbligo di deposito con modalità telematica opera, dunque, per gli atti ed i documenti depositati dai "difensori delle parti precedentemente costituite, all'interno dello stesso giudizio. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che la norma in esame si applichi anche per il deposito del "reclamo", in quanto entrambe le parti erano già costituite nella fase precedente, introdotta con l'originario ricorso possessorio.
Ciò, in ragione della natura giuridica del reclamo.
Esso, infatti, non avvia un nuovo ed autonomo giudizio, ma innesta una fase eventuale relativa al medesimo giudizio avviato con il ricorso cautelare.
La decisione maturata al suo esito, inoltre, è passibile di ulteriori modifiche in caso di sopravvenienze nel corso del giudizio di merito. In tal senso, attenta dottrina ha osservato che: "il legislatore del 1990 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo contro i provvedimenti cautelari, configurandolo, più che come una vera e propria impugnazione, come una sorta di prosecuzione del giudizio cautelare unitario; ciò in funzione di una nuova pronuncia nell'esercizio degli stessi poteri da parte di un giudice che è diverso da quello che ha pronunciato il primo provvedimento, solo perché opera in una composizione sempre collegiale per lo più nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario; e tutto ciò con l'attribuzione alla nuova pronuncia della portata di sostituirsi alla prima".
In tal senso, si è espresso anche il Protocollo del Tribunale di Foggia sul Processo civile telematico del 24.06.2014, secondo il cui articolo 1, "Nell'incertezza interpretativa del testo normativo di cui all'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/2012, convertito con l. 221/2012, si ritiene concordemente che dopo la data del 30 giugno 2014 non potranno essere depositati in formato telematico gli atti introduttivi dei giudizi; si intende che tra questi non sono compresi i reclami avverso i provvedimenti cautelari, che devono considerarsi come atti endoprocessuali". In ragione dell'unitarietà del giudizio cautelare e, dunque, dalla ravvisata natura endoprocessuale del reclamo, non meritano accoglimento le deduzioni svolte dalla parte reclamante, richiamando la pronuncia del Tribunale di Asti del 23.03.2015.
Non risulta, infatti, pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme, di cui all'art. 121 c.p.c., atteso che tale principio si riferisce alla forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi (come nel caso di specie).
Il "deposito", infatti, - propriamente inteso - è "un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/20091). Non può quindi considerarsi un "atto del processo", né ai fini di cui all'art. 121 c.p.c., né ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Non a caso, il titolo VI del Codice di Procedura Civile (concernente gli "atti processuali"), non disciplina né menziona in alcun modo il "deposito", non inserendolo nemmeno tra gli "atti di parte" elencati all'art. 125 c.p.c.
In tale ottica, anche a voler ritenere la "modalità telematica" una "forma", imposta per legge, per il "deposito" degli atti endoprocessuali, non può trovare applicazione diretta la disciplina di cui all'art. 121 c.p.c., che testualmente riferisce il principio della libertà delle forme ai soli "atti del processo".
Va esclusa anche un'applicazione analogica della stessa norma, considerando che essa, pur affermando un principio generale, espressamente trova applicazione solo "per gli atti per i quali la legge non richiede forme determinate”.
Sicché, anche per questa via, il richiamo della disciplina di cui all'art. 121 c.p.c. risulta non condivisibile, considerato che, nel caso di specie, l'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 espressamente prevede, per gli atti delle parti già costituite, l'obbligo del deposito mediante modalità telematica. Del pari, non risulta a monte neppure predicabile un'applicazione analogica dell'art. 156 c.p.c., in ragione della portata eccezionale del suo precetto, testualmente riferito ai soli "atti del processo", e quindi non al "deposito" in sé considerato.
Tanto precisato, avendo il legislatore previsto "l’esclusiva" modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali, deve ritenersi implicitamente che l'ordinamento giuridico non ammette per tali atti modalità di deposito alternative.
Sicché è dal contenuto implicito della stessa disposizione dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 che va ricavato il corollario della inammissibilità dei depositi degli atti endoprocessuali effettuati con modalità diverse da quella telematica.
E, del resto, solo attraverso una simile esegesi q possibile dare reale senso normativo all'avverbio “ esclusivamente” utilizzato dal legislatore, che finirebbe per risultare privo di valore precettivo nell'ipotesi in cui si ritenesse ad esso prevalente il principio generale della sanatoria per "raggiungimento dello scopo".
Tale interpretazione appare conforme ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo, che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il deposito telematico funzionale ad un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo, per il giudice e per le parti già costituite.
Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del reclamo depositato in modo difforme dalla modalità esclusivamente prevista dal legislatore.
La novità della questione trattata induce l'odierno collegio a dichiarare integralmente compensate tra le parti del spese relative alla presente fase processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo depositato con modalità cartacea;
Compensa integralmente, fra le parti, le spese del giudizio.
Foggia, 15/05/2015