Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20720

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20720
Venerdi 21 Ottobre 2016
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FATTO e DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

§1. L’Avvocato M.L. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro R.L. e Ri.Lu. avverso la sentenza del 28 agosto 2015, con la quale il Tribunale di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo n. 928 del 2010.

Tale decreto era stato ottenuto da esso ricorrente contro gli intimati e contro R.V. e R.A.M. , nella qualità di eredi accettanti con beneficio di inventano di F.O. , per l’importo di Euro 664.296,92, siccome dovuto dal de cuius a titolo di compensi per l’attività professionale svolta dal M..

§2. Detto decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di parcella liquidata ai sensi dell’art. 636 c.p.c., dopo che il M. aveva presentato un conteggio delle sue spettanze nell’ambito della procedura di volontaria giurisdizione pendente a seguito delle accettazioni con beneficio di inventano e gli eredi avevano contestato il credito.

§3. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano separate opposizioni, da un lato Ri.Lu. e L. , e dall’altro R.A.M. , mentre non si opponeva R.V. .

Nella loro citazione in opposizione, Ri.Lu. e L. non sollevavano contestazioni sulla competenza del Tribunale di Macerata, mentre R.A.M. eccepiva nella sua opposizione l’incompetenza territoriale del detto Tribunale, per essere la controversia soggetta al foro del consumatore, che individuava in quello dell’ultimo domicilio del de cuius, cioè nell’ambito del circondario del Tribunale di Viterbo, o nel luogo di residenza dei coeredi, cioè in quello del Tribunale di Roma e di Teramo.

§3.1. Le due controversie di opposizione, separatamene introdotte, venivano riunite e nel giudizio interveniva volontariamente R.V. .

§3.2. Con la sentenza oggetto di regolamento, il Tribunale di Macerata ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata da R.A.M. ed ha dichiarato la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la sua conseguente nullità, mentre ha dichiarato inammissibile l’intervento di R.V. , stante la sua mancata opposizione al decreto ingiuntivo ed il passaggio in giudicato di esso nei suoi riguardi. ...

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