Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14539 del 15/07/2016

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14539 del 15/07/2016
Giovedi 28 Luglio 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

Presidente Petitti – Relatore Abete

Svolgimento del processo

Con ricorso al tribunale di Catania l'avvocato A.F. chiedeva ingiungersi al "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania" il pagamento di giuro 205.159,16, oltre interessi maturati e maturandi e spese della procedura monitoria.

Esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto del "Consorzio" nel giudizio che il "Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AAA" s.p.a. aveva intrapreso nei confronti dello stesso "Consorzio" onde ottenerne la condanna al risarcimento di asseriti danni quantificati in misura pari ad euro 11.228.951,00; che, benché sollecitata, controparte non aveva provveduto al pagamento delle spettanze.

Pronunciata con decreto n. 1384/2009 l'ingiunzione siccome domandata, con atto notificato in data 15.6.2009 il "Consorzio" proponeva opposizione.

Costituitosi, il ricorrente invocava a sua volta il rigetto dell'opposizione.

Rappresentava che a fronte di una richiesta di risarcimento danni per euro 11.228.951,00 il "Consorzio" era rimasto soccombente per la minor somma di euro 1.786.963,28.

Disposta la trasformazione del rito, con ordinanza dei 22/26.10.2010 il tribunale di Catania revocava l'ingiunzione opposta; condannava l'opponente a corrispondere la minor somma di curo 4.456,00 per diritti e di curo 30.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a., cassa ed interessi; compensava integralmente le spese del procedimento.

Osservava il tribunale che era da applicare l'art. 6 della tariffa civile a tenor dei quale "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile"; che invero nella fattispecie era "manifesta la sproporzione tra il valore indicato nel petitum dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile nel quale l'Avv.to F. ha prestato la propria attività professionale in favore del Consorzio (...) e il valore del credito effettivamente liquidato dal Tribunale all'esito del giudizio in favore della parte attrice" (così ordinanza impugnata, pag. 4). ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi