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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio - Presidente
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27236-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimate -
avverso la sentenza n. 3400/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2014, R.G.N. 593/2011.
RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 19.5.2014, numero 3400, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto di (OMISSIS) S.p.a. a ripetere, nei confronti del proprio ex dipendente, (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello (interrotto e riassunto nei confronti degli eredi del predetto), l'importo di Euro 7.170,32 allo stesso corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado del Pretore di Roma, poi riformata in appello con sentenza divenuta definitiva;
2. la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che il diritto di (OMISSIS) ad ottenere la restituzione delle somme era soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., aveva determinato l'immediata caducazione della sentenza di primo grado con propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata e, secondo i principi affermati dalla S. C. (Cass. 21.3.2008 n. 7698), il dispositivo era atto di rilevanza esterna, come tale idoneo a conferire la giuridica possibilita' di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito da parte del lavoratore, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza, al che conseguiva che dalla data di lettura del dispositivo (14.4.1999) decorresse il termine di prescrizione decennale, che, alla data della costituzione in mora del 16.6.2009, era gia' decorso; ...
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