Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 11 marzo 2019 n. 6942

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Martedi 7 Maggio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27236-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimate -

avverso la sentenza n. 3400/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2014, R.G.N. 593/2011.

RILEVATO CHE:

1. con sentenza del 19.5.2014, numero 3400, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto di (OMISSIS) S.p.a. a ripetere, nei confronti del proprio ex dipendente, (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello (interrotto e riassunto nei confronti degli eredi del predetto), l'importo di Euro 7.170,32 allo stesso corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado del Pretore di Roma, poi riformata in appello con sentenza divenuta definitiva;

2. la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che il diritto di (OMISSIS) ad ottenere la restituzione delle somme era soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., aveva determinato l'immediata caducazione della sentenza di primo grado con propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata e, secondo i principi affermati dalla S. C. (Cass. 21.3.2008 n. 7698), il dispositivo era atto di rilevanza esterna, come tale idoneo a conferire la giuridica possibilita' di agire per ottenere la ripetizione dell'indebito da parte del lavoratore, prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza, al che conseguiva che dalla data di lettura del dispositivo (14.4.1999) decorresse il termine di prescrizione decennale, che, alla data della costituzione in mora del 16.6.2009, era gia' decorso; ...

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