Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 29 marzo 2019 n. 8764

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Giovedi 9 Maggio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano - Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7535-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL SU, in persona del suo A.U. e legale rappresentante p.t. Dott.ssa (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 328/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RILEVATO

che:

con ricorso del 10 giugno 2014 (OMISSIS) esponeva davanti al Tribunale di Taranto di avere concesso in affitto in data 4 marzo 2013 alla (OMISSIS) s.r.l. il ramo di azienda avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da esercitare nell'ambito di una maggiore area adibita a sala gioco e di competenza del ricorrente, lamentando il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di marzo e aprile 2014. Per tale motivo, in data 12 giugno 2014, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della societa'. Avverso tale decreto proponeva opposizione (OMISSIS) s.r.l. rilevando che la superficie concordata per l'esercizio dell'azienda era superiore a quella fruibile per legge per l'attivita' accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto a quella principale di sala giochi e che solo per quest'ultima sussisteva una autorizzazione amministrativa, mentre non era possibile esercitare l'attivita' oggetto dell'azienda con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi annullabile per dolo o errore o comunque per impossibilita' dell'oggetto. Sotto altro profilo ricorreva una responsabilita' per inadempimento di (OMISSIS), unitamente al notaio (OMISSIS) che non aveva impiegato la necessaria diligenza nel mandato professionale. Per tale motivo la societa' spiegava domanda riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento o, in via subordinata, l'annullamento per dolo o errore o la nullita' ai sensi dell'articolo 1218 c.c. con condanna in solido dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni patrimoniali, alla restituzione dei canoni e del compenso del notaio; ...

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