Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza 10 settembre 2019  n. 37503

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Venerdi 1 Novembre 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

Dott. monaco Marco M - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 07/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;

sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE del RIESAME di CATANIA, con ordinanza del 7/3/2019, in parziale riforma dell'ordinanza del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI presso il TRIBUNALE DI CATANIA del 7/1/2019, disponeva che il sequestro preventivo, anche per equivalente, sui beni della (OMISSIS) s.r.l. disposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 19 e 53 in relazione al reato di cui all'articolo 648ter.1 c.p., dovesse essere applicato fino alla concorrenza di Euro 195.675,00.

1. A seguito del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania procedeva per il reato di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio a carico di degli amministratori di fatto e di diritto della citata societa' e di altre, anche di diritto estero, che risultavano coinvolte a vario titolo, nonche' di due consulenti delle stesse.

In specifico il reato di bancarotta ipotizzato sarebbe stato commesso distraendo le attivita' della societa' attraverso una serie di condotte sostanzialmente ed in sintesi consistite nella stipula, dapprima, di un contratto di affitto di azienda e, poi, con un atto di trasferimento, entrambi fittizi ed in favore della (OMISSIS). S.r.l..

Il reato di autoriciclaggio, invece, sarebbe stato commesso dai medesimi soggetti impiegando il complesso aziendale sottratto in modo da occultarne la provenienza delittuosa.

Per tali fatti l'organo dell'accusa richiedeva l'applicazione della misura cautelare persone nei confronti degli indagati e, ritenuta la responsabilita' amministrativa di cui alla L. n. 231 del 2001, che venisse disposto il sequestro preventivo "dell'azienda attualmente confluita nella (OMISSIS) s.r.l. ovvero dei beni mobili e immobili, disponibilita' finanziaria e altre utilita', individuati per il tramite degli uffici competenti, nella disponibilita' e/o proprieta' degli attuali indagati o comunque agli stessi riconducibili fino alla concorrenza di 689.000,00 Euro, valore dell'azienda oggetto di distrazione e successivo reimpiego". ...

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