Contributo unificato: circolare 1 aprile 2016, n. 59390.U

Procedure concorsuali - Determinazione del contributo unificato.
Contributo unificato: circolare 1 aprile 2016, n. 59390.U
Lunedi 18 Aprile 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Giungono da tempo a questa Direzione generale quesiti relativi al contributo unificato da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le diverse fasi "endoprocessuali" della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali.

Al riguardo, giova preliminarmente riportare il testo delle norme del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 che si occupano della materia concorsuale:

- articolo 9, comma 1: "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale…";

- articolo 13, comma 1: "il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a)....,b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino ad euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione …";

- articolo 13, comma 5: "per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851".

Dall’esame delle norme testé citate, dunque, emerge con chiarezza che il legislatore, dopo aver previsto in termini generali, all’art. 9, l’obbligo di versamento del contributo unificato per "la procedura concorsuale", ha, al successivo art. 13, comma 5, indicato l’ammontare del contributo unificato dovuto unicamente "per la procedura fallimentare", all’uopo definita quale quella che va "dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura". Di conseguenza, non rientrano nella previsione normativa in esame, tra le altre, la fase istruttoria prefallimentare, la procedura di opposizione allo stato passivo fallimentare e tutte le fasi giudiziali delle altre procedure concorsuali.

In tale contesto normativo, lo stesso Ispettorato generale ha riscontrato che, nella prassi operativa degli uffici giudiziari, sono state adottate interpretazioni diverse in merito alla disciplina cui sottoporre tali ultime ipotesi.

Trattandosi tuttavia di problematica non risolvibile in via interpretativa - rientrando la materia del contributo unificato in ambito fiscale, nel quale non trova applicazione il principio di interpretazione analogica - questa Direzione generale, dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ritiene che, al fine di uniformare quanto prima il comportamento degli uffici giudiziari al riguardo, debbano essere evidenziate le seguenti circostanze: ...

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