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Segue un'anteprima del testo:
In fatto
Accogliendo l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d'appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.M. e N.A. in proprio e quali genitori responsabili di G. M.. Ciò in quanto la mera notifica del decreto di accoglimento della domanda emesso dalla stessa Corte d'appello ai sensi dell'art. 3, comma 5 detta legge, non garantiva la conoscenza, il fondamento e i presupposti di fatto della domanda proposta. Di qui l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 stessa legge.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono M.M., N.A. e G. M., divenuta maggiorenne, in base a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato un "atto di costituzione".
Motivi della decisione
I. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 5-ter, comma 5 legge n. 89/01, in relazione all'art. 360, n. 3 (recte, 4) c.p.c., in quanto del Collegio che ha deciso sull'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ha fatto parte il consigliere (dr.ssa C.M.) che aveva emesso il decreto opposto.
- Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., in quanto la notificazione al difensore facente parte di un foro diverso da quello della sede della Corte d'appello adita deve essere effettuata a mezzo della posa elettronica certificata (PEC).
Il motivo richiama il dictum di Cass. S.U. n. 10143/12, secondo cui a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. ...
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