Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015

Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015
Mercoledi 8 Luglio 2015

Svolgimento del processo

Il C. citò in giudizio T.G. (conducente), T.V. (proprietario) e la Fondiaria SAI (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale. Il GdP accolse l'eccezione della Fondiaria di difetto della legittimazione passiva e rigettò la domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse l'appello del C. e condannò la controparte a risarcirgli il danno. Propone ricorso per cassazione il C. in tre motivi. Non si difendono gli intimati. I1 C. ha depositato memorie per l'udienza.

 

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il cd. danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova "che l'attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l'esecuzione delle necessarie riparazioni".

Il motivo è fondato.

E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) , ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l'enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.

I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 2500,00 (liquidata all'attualità) devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.

Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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