Cassazione. Sentenza n. 7998/2015

Cassazione. Sentenza n. 7998/2015
Giovedi 31 Marzo 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28057/2012 proposto da:

T.A. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

C.F., R.M., R.G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1331/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/08/2012 R.G.N. 916/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il 12 agosto 2012, la Corte d'Appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dall'avv. T.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 2 febbraio 2007.

Con questa sentenza era stato rigettato un primo reclamo, in data 14 settembre 2006, e dichiarato inammissibile un secondo reclamo, in data 5 gennaio 2007, proposti dall'avv. T., ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. I reclami erano relativi, il primo, all'ordinanza dell'11 luglio 2006 (notificata il 6 settembre 2006) con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, su istanza della creditrice pignorante, poi rinunciante, S.M., aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo n. 113/2005 nei confronti degli esecutati C.F., R.G. e R.M., quali eredi di R.A.; il secondo, all'ordinanza del 12/15 dicembre 2006 (comunicata il 21 dicembre 2006), con la quale il giudice dell'esecuzione aveva confermato la propria precedente ordinanza di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. ...

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