Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A. n. il (OMISSIS);
nei confronti di:
Pa.Mi. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1219/2014 della Corte d'Appello di Venezia, del 17/02/2015;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Carlo Bermone, che ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore per il Pa., Avv. Maurizio Paniz, che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
1. Con sentenza del 17 febbraio 2015 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 6 dicembre 2013 dal G.u.p. presso il Tribunale di Belluno, che all'esito di giudizio abbreviato lo condannava alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, ha assolto Pa.Mi. dai reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza privata nei confronti della moglie P.A., revocando le statuizioni civili e confermando nel resto l'impugnata sentenza (ossia per i capi concernenti l'assoluzione per il reato di maltrattamenti in danno della figlia minore).
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, deducendo sette motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., art. 121 c.p.c., art. 127 c.p.c., comma 2, art. 611 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto tardiva, di fatto espungendola dagli atti processuali, una memoria difensiva depositata nei termini dalla parte civile, con allegazione di documenti in parte già presenti nel fascicolo ed in parte nuovi, in quanto scoperti o formatisi successivamente. La memoria, depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2015 e non all'udienza del successivo 17 febbraio, era ammissibile ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 2, oltre che dell'art. 121 c.p.p., ed è stata invece espunta dal fascicolo e restituita al difensore: se la documentazione successivamente acquisita, e non presente in atti, poteva essere ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 603 c.p.p., perchè non ancora autorizzata, tale invece non poteva essere considerata la memoria, che solo in minima parte conteneva osservazioni in merito alla documentazione successiva rispetto ai fatti in contestazione. Nel caso di specie, peraltro, al difensore della parte civile neanche è stato riconosciuto il diritto di replica alle affermazioni della difesa dell'imputato. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter