Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29/02/2012, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato M.F. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 616 c.p., contestato nei seguenti termini: "perchè, pur non essendone destinataria, apriva e prendeva cognizione della corrispondenza - contratto editoriale Società Guida datato 17.3.2005 - destinata a C.M., suo marito non convivente, dal quale è legalmente separata, utilizzandola nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Napoli - I sezione civile".
2. Nell'interesse della M. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'art. 616 c.p., e travisamento del fatto. Al riguardo, si rileva che all'imputata era contestato di avere aperto e preso cognizione della corrispondenza chiusa indirizzata al C. e si aggiunge: a) che il destinatario aveva già preso visione e cognizione della corrispondenza incriminata; b) che la busta contenente il contratto di edizione era giunta già aperta a destinazione, come confermato dalla teste C.S.; c) che nella condotta della M. non è neppure ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 616 c.p., comma 2, - peraltro mai contestata -, in quanto, nella specie, era ricorrente una giusta causa di rivelazione del contenuto dell'atto.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la rilevanza della pregressa conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto della corrispondenza.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'elemento soggettivo del reato, dal momento che la ricorrente aveva rinvenuto il plico già aperto sulla sua scrivania, talchè, non avendolo ricevuto personalmente, non aveva conoscenza del fatto che il marito non ne avesse preso cognizione.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte territoriale proceduto alla rinnovazione dibattimentale, in merito ai testi, prima ammessi e poi non sentiti dal giudice di primo grado, i quali avrebbero potuto confermare che il contenuto del contratto inviato al C. era ben noto a quest'ultimo, giacchè l'invio del documento, per la formale accettazione, segue alla definizione dell'accordo.
Motivi della decisione
1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che, per effetto della sospensione registrata in appello, è maturato, in data 23/01/2013, successivamente alla sentenza di secondo grado (29/02/2012), il termine di prescrizione.
2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone comunque l'esame del ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacchè, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla lettura complessiva e sostanziale del fatto storico ascritto all'imputata, la condotta contestata si è tradotta nella indebita utilizzazione di corrispondenza sottratta al destinatario e distratta a fini diversi.
Ne discende l'irrilevanza del fatto che il plico fosse chiuso o aperto, essendo evidente che la corrispondenza era destinata ad altri, come pure del fatto che il destinatario ne conoscesse il contenuto, giacchè la norma tutela la libertà individuale e la riservatezza. Va, in conclusione, ribadito che integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione;
nè, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616 c.p., comma 2, la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925).
2.2. L'assoluta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato contesto, della pregressa conoscenza del contenuto della corrispondenza da parte del destinatario, rende inammissibili per manifesta infondatezza i restanti motivi di ricorso.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014