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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio - Presidente -
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/05/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Il difensore presente si riporta ai motivi.
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 17.10.2011, aveva condannato P.F. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, A.V., in relazione ai reati di cui agli artt. 615 ter e 594 c.p., a lei in rubrica ascritti, disponeva la sospensione condizionale della pena irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza del giudice d'appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, eccependo: 1) l'intervenuta abrogazione dell'art. 594 c.p.; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 120 c.p., in quanto, premesso che il delitto ex art. 615 ter c.p., è perseguibile a querela della persona offesa, nel caso in esame esso spettava esclusivamente all'intestatario della casella di posta elettronica oggetto del contestato accesso abusivo, tal C.V., mentre la querela è stata presentata da altro soggetto, A.V., dando così luogo ad una difformità tra soggetto titolare del diritto di querela e soggetto che materialmente ha presentato l'istanza punitiva.; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 615 ter c.p., che la ricorrente esclude, richiedendo, tale fattispecie, la consapevolezza da parte del soggetto di aggirare le misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico, per cui la conoscenza da parte dell'imputata della password, fornitale dall' A., necessaria ad accedere alla casella di posta elettronica, escluderebbe il carattere abusivo dell'accesso, atteso che mancherebbe qualsiasi espediente atto ad aggirare la protezione del sistema, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare che i dati anagrafici inseriti ai fini della creazione della casella di posta elettronica non farebbero capo alla parte offesa A.V., bensì al C., non spiegandosi, pertanto, come i giudici di merito abbiano potuto ritenere individuare nell' A. l'esclusivo proprietario e creatore della casella di posta elettronica e, quindi, l'unico detentore del diritto di escluderne l'accesso ad altri; 4) l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 615 ter. ...
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