Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 52572 del 17/11/2017

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 52572 del 17/11/2017
Mercoledi 29 Novembre 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/05/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

Il difensore presente si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 17.10.2011, aveva condannato P.F. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, A.V., in relazione ai reati di cui agli artt. 615 ter e 594 c.p., a lei in rubrica ascritti, disponeva la sospensione condizionale della pena irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza del giudice d'appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, eccependo: 1) l'intervenuta abrogazione dell'art. 594 c.p.; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 120 c.p., in quanto, premesso che il delitto ex art. 615 ter c.p., è perseguibile a querela della persona offesa, nel caso in esame esso spettava esclusivamente all'intestatario della casella di posta elettronica oggetto del contestato accesso abusivo, tal C.V., mentre la querela è stata presentata da altro soggetto, A.V., dando così luogo ad una difformità tra soggetto titolare del diritto di querela e soggetto che materialmente ha presentato l'istanza punitiva.; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 615 ter c.p., che la ricorrente esclude, richiedendo, tale fattispecie, la consapevolezza da parte del soggetto di aggirare le misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico, per cui la conoscenza da parte dell'imputata della password, fornitale dall' A., necessaria ad accedere alla casella di posta elettronica, escluderebbe il carattere abusivo dell'accesso, atteso che mancherebbe qualsiasi espediente atto ad aggirare la protezione del sistema, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare che i dati anagrafici inseriti ai fini della creazione della casella di posta elettronica non farebbero capo alla parte offesa A.V., bensì al C., non spiegandosi, pertanto, come i giudici di merito abbiano potuto ritenere individuare nell' A. l'esclusivo proprietario e creatore della casella di posta elettronica e, quindi, l'unico detentore del diritto di escluderne l'accesso ad altri; 4) l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 615 ter. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.057 secondi