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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere -
Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M., nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest'ultimo;
avverso l'ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di FERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO RANALDI;
sentito il PG Dr. VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso per il rigetto;
sentito l'avv. Alessandro Melchionda, in sostituzione dell'avv. Marco Pacchiarotti, che in difesa del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. M.M., anche quale legale rappresentante della S.p.A. Cosmo, propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Fermo del 20.6.2017 che - a seguito di precedente rinvio dalla Cassazione (sez. 3, sent. n. 21956 del 17.2.2017) - ha rigettato la richiesta di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP finalizzato alla confisca anche per equivalente per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in relazione all'omesso versamento di IVA entro il 28.12.2015.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge in riferimento al fumus del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter e con riguardo agli artt. 5, 43 e 51 c.p. eart. 59 c.p., comma 4, artt. 51, 52, 161, 168, 184 e art. 216, comma 3, L. Fall. nonchè art. 321 c.p.p..
Deduce che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva demandato al giudice di rinvio l'individuazione, ancor prima della mancanza dell'elemento soggettivo, della causa di giustificazione, per effetto del dictum contenuto nel decreto del Tribunale civile di Fermo del 2.7.2015, con cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo presentato dalla società Cosmo, il Tribunale aveva specificato che non potevano essere effettuati pagamenti di crediti anteriori "per nessun motivo". ...
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