Cassazione penale Sez. IV Sentenza n. 50967 del 08/11/2017

Cassazione penale Sez. IV Sentenza n. 50967 del 08/11/2017
Martedi 16 Gennaio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.F., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELLINI UGO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l'Avv.to BARTOLINO Gennaro il quale conclude, nell'interesse di A.F., chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Torre Annunziata la quale aveva riconosciuto A.F. colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del prestatore d'opera C.V., cui erano stati affidati, unitamente al comproprietario CI.Pa., alcuni lavori edili tra cui l'opera di tinteggiatura esterna di fabbricato condominiale. Il C. era precipitato dalla impalcatura, dallo stesso predisposta, a causa della inidoneità realizzativa.

2. Il giudice territoriale, esclusi in capo ai committenti profili di colpa specifica, pure separatamente contestati, per non avere nominato un coordinatore, o comunque un responsabile tecnico che dirigesse e controllasse gli interventi edili appaltati, in quanto tale obbligo non andava riferito al tipo di cantiere in cui operava il C., ravvisava in capo alla ricorrente un addebito di colpa generica omissiva "in vigilando", non avendo adeguatamente controllato e, conseguentemente, considerato, la manifesta precarietà e la instabilità dell'impalcatura predisposta dal prestatore d'opera, la quale si presentava priva di fermapiedi e di parapetti ma consistente, quali elementi strutturali, solo di tavole e di lamiere. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.052 secondi