Cassazione penale Sez. I, Sentenza n. 26776 del 28-06-2016

Cassazione penale Sez. I, Sentenza n. 26776 del 28-06-2016
Mercoledi 13 Luglio 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -

Dott. CASA Filippo - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 500996/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 01/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 1 aprile 2015, il Tribunale di Genova condannava S.R. alla pena di Euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., "perchè, per petulanza con telefonate ed SMS continue ed anche notturne, recava molestia al coniuge separato M.M.". Fatto commesso in Ne, sino al mese di dicembre 2010. Le indagini erano originate dalla denuncia presentata dalla parte offesa che aveva riferito di aver ricevuto per più di un mese telefonate ripetute e messaggi disturbanti da parte della moglie separata, nonostante avesse cambiato più volte numero di telefono.

Le telefonate ed i messaggi, avente tutti, tranne uno, per oggetto il rapporto con i figli, erano disturbanti e proseguivano nonostante il divieto imposto alla ex moglie.

Rilevava il giudicante che la frequenza e la continuità delle telefonate dimostravano che il mezzo telefonico era stato utilizzato non per uno scopo normale di comunicazione, ma per esercitare un indebito disturbo al ricevente. Veniva così disattesa la tesi difensiva secondo cui telefonate e messaggi erano stati inoltrati dal figlio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con un primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 660 - 42 cod. pen.; illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ed all'elemento soggettivo. Il fine della S. non era quello di arrecare disturbo, ma di ricercare un contatto con il marito separato nell'interesse dei figli. Il giudizio di penale responsabilità era stato emesso anche in relazione alle comunicazioni a mezzo SMS, che secondo la giurisprudenza (è citata la sentenza della Cassazione n. 24.670 del 2012) non costituisce comunicazione. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi