Cassazione penale Sez. I, Sentenza n. 26776 del 28-06-2016

Cassazione penale Sez. I, Sentenza n. 26776 del 28-06-2016
Mercoledi 13 Luglio 2016
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -

Dott. CASA Filippo - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 500996/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del 01/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 1 aprile 2015, il Tribunale di Genova condannava S.R. alla pena di Euro 300 di ammenda ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., "perchè, per petulanza con telefonate ed SMS continue ed anche notturne, recava molestia al coniuge separato M.M.". Fatto commesso in Ne, sino al mese di dicembre 2010. Le indagini erano originate dalla denuncia presentata dalla parte offesa che aveva riferito di aver ricevuto per più di un mese telefonate ripetute e messaggi disturbanti da parte della moglie separata, nonostante avesse cambiato più volte numero di telefono.

Le telefonate ed i messaggi, avente tutti, tranne uno, per oggetto il rapporto con i figli, erano disturbanti e proseguivano nonostante il divieto imposto alla ex moglie.

Rilevava il giudicante che la frequenza e la continuità delle telefonate dimostravano che il mezzo telefonico era stato utilizzato non per uno scopo normale di comunicazione, ma per esercitare un indebito disturbo al ricevente. Veniva così disattesa la tesi difensiva secondo cui telefonate e messaggi erano stati inoltrati dal figlio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con un primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 660 - 42 cod. pen.; illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ed all'elemento soggettivo. Il fine della S. non era quello di arrecare disturbo, ma di ricercare un contatto con il marito separato nell'interesse dei figli. Il giudizio di penale responsabilità era stato emesso anche in relazione alle comunicazioni a mezzo SMS, che secondo la giurisprudenza (è citata la sentenza della Cassazione n. 24.670 del 2012) non costituisce comunicazione. ...

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