Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 16780 del 16/04/2018

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 16780 del 16/04/2018
Giovedi 26 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.C., nato il (OMISSIS);

persona offesa nel procedimento nei confronti di:

B.C., nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 15/02/2017 del Giudice di Pace di Imperia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ceniccola Elisabetta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. S.C. ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso il 15/02/2017 dal Giudice di Pace di Imperia nei confronti di B.C., in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 535 c.p., lamentando l'omessa notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., in violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 3 bis, che prevede l'avviso in ogni caso di reati commessi con violenza alla persona.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408 c.p.p., comma 3-bis, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, poichè il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili (Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015, Schiavo, Rv. 263645).

Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione non risulta essere stata notificata alla persona offesa, pur trattandosi di reati commessi, in ipotesi, con violenza; ne consegue che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127 c.p.p., comma 5, del decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Pavia, Rv. 267579). ...

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