Cassazione penale Sez. III Sentenza del 14/02/2017 n.6883

Cassazione penale Sez. III Sentenza del 14/02/2017 n.6883
Martedi 7 Marzo 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/02/2016 del Tribunale di Trani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il sig. M.F. ricorre per l'annullamento della sentenza del 29/02/2016 del Tribunale di Trani che lo ha dichiarato colpevole del reato p. e p. dalla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. c), e art. 30, comma 1, lett. h), (esercizio della caccia mediante richiami acustici a funzionamento elettromagnetico), commesso in (OMISSIS), e lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda.

1.1. Con il primo motivo, lamentando la mancata ammissione dei testimoni indicati nella propria lista tempestivamente depositata a mezzo pec, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale non aveva ammesso la lista perchè mancava la prova del relativo deposito e, tuttavia, all'udienza del 08/02/2016, aveva contraddittoriamente proceduto all'audizione dell'unico testimone a discarico presente in aula (indicato nella lista), con esclusione di quello assente (anch'egli indicato in lista).

La mancata ammissione del secondo testimone - prosegue - ha gravemente leso il diritto di difesa ed è stata decisiva ai fini della condanna, fondata esclusivamente sulla documentazione acquisita in copia fotostatica recante aggiunte a mano non riconducibili con certezza agli apparenti sottoscrittori, definiti in sentenza "soggetti estranei agli interessi portati nel processo". ...

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