Cassazione penale Sez. III, Sentenza del 16/10/2017 n.47589

Cassazione penale Sez. III, Sentenza del 16/10/2017 n.47589
Giovedi 19 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/06/2014 dei TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per: "Annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa che chiede di escludere".

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 16 giugno 2014, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza di patteggiamento limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida (sentenza n. 35384 del 2013, 4 sez.) applicava a S.S. la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4.

2. S.S. ha proposto appello trasmesso a questa Corte, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Il semplice foglio rosa non può ritenersi patente di guida e quindi non poteva trovare applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida. Inoltre il giudice non ha valutato i parametri soggettivi per la determinazione della misura della sanzione.

Ha chiesto pertanto la riforma della decisione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida che deve escludersi.

Con la decisione della Cassazione, sezione 4, n. 35384 del 2013 è stata annullata la precedente sentenza di patteggiamento per la mancata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, relativamente al reato di cui all'art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. A, (tasso di alcol 1,97 g/l). Nella decisione della Cassazione non si rappresenta il solo possesso del foglio rosa al momento della commissione del reato (circostanza, in fatto, che è risultata solo con la sentenza oggi impugnata del Tribunale). ...

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