Cassazione penale Sez. III Sentenza del 03/07/2017 n.31906

Cassazione penale Sez. III Sentenza del 03/07/2017 n.31906
Lunedi 16 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/03/2016 della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'11 marzo 2016 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2014 del Tribunale di Rovereto, che aveva tra l'altro condannato D.R. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4.

2. Avverso il predetto provvedimento il solo D. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo di impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Col proprio motivo di ricorso il D. ha lamentato erronea applicazione della legge nonchè mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In proposito, la chiamata di correo del ricorrente si fondava sulle dichiarazioni della figlia E., legale rappresentante della ditta Bull Rover, mentre le circostanze che il ricorrente avesse delega sul conto aziendale e che molte fatture fossero state incassate sul conto personale nulla avevano a che vedere con la tenuta della contabilità aziendale, laddove non risultava in alcun modo, a parte la logica collaborazione con la giovane figlia nell'intrattenimento dei rapporti commerciali, che il ricorrente fosse l'addetto alla contabilità. ...

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