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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero - Presidente -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M., nata a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/3/2016 del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.
1. Con ordinanza del 11 marzo 2016 il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da M.M., volta a ottenere, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza del giugno 2014 di tale Tribunale, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2014, con cui le era stata applicata su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (ascrittole per avere, quale socia della S.a.s. San Matteo e della S.a.s. Emmeci, omesso di indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli utili percepiti dalla S.a.s. San Matteo e i corrispettivi della cessione delle proprie quote, pari a complessivi Euro 1.075.983,50, con una omissione di imposta di Euro 458.621,00).
A sostegno di tale richiesta di revoca la condannata aveva prospettato la natura meramente abusiva della propria condotta e la sua, conseguente, non punibilità ai sensi delle leggi tributarie, a seguito della introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10 bis il cui comma 13 stabilisce che le operazioni meramente abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, giacchè nel caso di specie le operazioni contestate erano esistenti e avevano esclusivamente lo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale. ...
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