Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 5448 del 06/02/2018

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Giovedi 17 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, nel procedimento a carico di:

C.S., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/05/2017 del g.u.p. del tribunale di Bergamo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

vista la memoria depositata in data 19 dicembre 2017 dall'avv. Dino Costanza, del foro di Roma, nell'interesse di C.S., con cui si eccepisce l'illegittimità costituzionale delD.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. e artt. 6 e 14 CEDU, e si chiede, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, il g.u.p. del tribunale di Bergamo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione del il rito, applicava all'imputata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p.,D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 perchè, in qualità di legale rappresentate della "Savoir Faire s.r.l.", con sede in (OMISSIS), in tempi diversi ma in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di evasione fiscale, nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, indicava elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, puntualmente indicate nel capo di imputazione per ciascuna annualità; peraltro, il g.u.p. dichiarava non doversi procedere in relazione al reato in esame, con riguardo all'annualità del 2008, per intervenuta prescrizione. ...

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