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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/2/2016 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI Enrico;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LOSI Ilaria Margherita, in sostituzione dell'Avv. MARASCA Gianni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1. Con sentenza del 25/2/2016, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 9/12/2014 dal Tribunale di Pesaro, con la quale C.L. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, e condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione; allo stesso, quale titolare di un'omonima ditta individuale, era contestato di non aver presentato la dichiarazione di redditi da attività illecita negli anni 2005 e 2006 - per un imponibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni di Euro.
2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5. La Corte di appello, confermando l'indirizzo secondo il quale dovrebbero esser dichiarati anche i redditi da attività illecita, avrebbe violato il principio del nemo tenetur se detegere, ribadito costantemente anche dalla Corte EDU; in forza di questa giurisprudenza, in particolare, accusa e difesa dovrebbero esser dotate delle stesse prerogative, sicchè il privato non potrebbe esser costretto - con coazione fisica o psicologica - a fornire all'amministrazione prove a sè sfavorevoli; ...
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