Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 53137 del 22/11/2017

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 53137 del 22/11/2017
Venerdi 9 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/2/2016 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI Enrico;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LOSI Ilaria Margherita, in sostituzione dell'Avv. MARASCA Gianni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25/2/2016, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 9/12/2014 dal Tribunale di Pesaro, con la quale C.L. era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, e condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione; allo stesso, quale titolare di un'omonima ditta individuale, era contestato di non aver presentato la dichiarazione di redditi da attività illecita negli anni 2005 e 2006 - per un imponibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni di Euro.

2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5. La Corte di appello, confermando l'indirizzo secondo il quale dovrebbero esser dichiarati anche i redditi da attività illecita, avrebbe violato il principio del nemo tenetur se detegere, ribadito costantemente anche dalla Corte EDU; in forza di questa giurisprudenza, in particolare, accusa e difesa dovrebbero esser dotate delle stesse prerogative, sicchè il privato non potrebbe esser costretto - con coazione fisica o psicologica - a fornire all'amministrazione prove a sè sfavorevoli; ...

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